Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 21 aprile 2022 n. 3026. Consulenza tecnica di parte in appello, divieto nuove prove; compatibilità paesaggistica manufatti già realizzati.

Caravaggio

La produzione in appello di nuove perizie tecniche costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, risultando prive di autonomo valore probatorio che non violano il divieto dei nova in sede di gravame posto dall’art. 104 c.p.a.,  riferibile anche ai nuovi mezzi di prova. La produzione di una nuova consulenza tecnica in sede di gravame, valorizzata nell’ambito degli atti difensivi posti in essere dalla parte depositante, sebbene non possa, per ciò solo, essere idonea a dimostrare i fatti allegati, non risulta preclusa dal disposto dell’art. 104 c.p.a., dando luogo ad una mera deduzione tecnica concorrente a delineare la linea difensiva assunta dalla parte processuale. Trattandosi di mere deduzioni ed essendo riservata al difensore costituito l’attività di rappresentanza processuale, la parte non potrebbe, tuttavia, limitarsi a rinviare alla consulenza tecnica all’uopo depositata, dovendo specificarne la rilevanza in relazione alle domande, eccezioni e difese svolte nell’ambito degli atti processuali tipici depositati in giudizio, potendo essi rilevare ai fini della decisione nella misura in cui sia richiamata a fondamento di una specifica contestazione, domanda o eccezione ritualmente introdotta in giudizio.

L’intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del fatto compiuto, in quanto l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento, pur essendo il rigore del precetto ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull’assetto del bene vincolato. Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico. La regola che in materia urbanistica porta ad escludere i “volumi tecnici” dal calcolo della volumetria edificabile, trova fondamento nel bilanciamento rinvenuto tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio. Non può pertanto essere invocata al fine di ampliare le eccezioni al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela un differente interesse alla percezione visiva dei volumi, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d’uso.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez VI sentenza 3026-2022

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