L’obbligo di motivazione, previsto dall’ art. 3 della legge n. 241 del 1990, requisito sostanziale e non formale e, pertanto, l’atto che ne sia privo è affetto da un vizio sostanziale e non da un vizio formale, possiede una forza precettiva tale da resistere alla previsione dell’art. 21-octies, secondo comma, della stessa legge n. 241 secondo cui «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». La motivazione costituisce un requisito sostanziale, rappresentando il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez VI sentenza 6018-2021