Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 24 febbraio 2022 n. 1308. Soccorso istruttorio, massima partecipazione, concorrenza, procedimenti non comparativi e selettivi.

Non è ravvisabile un uso distorto del soccorso istruttorio – volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento – laddove l’Amministrazione abbia consentito di documentare attraverso l’allegazione dei bilanci, il possesso in proprio di un requisito (il fatturato) posseduto ex ante , che non implica nessuna modifica o novazione della domanda di partecipazione. Mentre nei procedimenti non comparativi il soccorso istruttorio dispiega la sua massima portata applicativa, nelle procedure selettive si impone un delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi ‒ segnatamente: la massima partecipazione e la par condicio tra i concorrenti, distinguendo tra regolarizzazione, generalmente ammessa, ed integrazione documentale, viceversa esclusa se essa comporti un vulnus del principio di parità di trattamento tra i concorrenti. In tema di contratti pubblici, all’esito di un complesso itinerario normativo, è stato ampliato l’ambito applicativo del soccorso istruttorio con l’intento di superare quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di caccia all’errore nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure.

Con l’estensione dell’ambito applicativo del soccorso istruttorio – ad opera dell’art. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici – a tutte «le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda» e, in particolare, ai casi di «mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo», le fattispecie sottratte all’operatività dell’istituto sono oggi costituite soltanto dalle carenze e irregolarità che afferiscono «all’offerta economica e all’offerta tecnica», e dalla «carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».

Il soccorso istruttorio è espressione del giusto procedimento e sottende, nel solco di una puntuale direttrice di valore, che le regole precettive sull’azione amministrativa non possano essere invocate per tutelare pretese che esulano dalla sfera di protezione degli interessi (pubblici e privati) presidiate dall’ordinamento, fermo restando che il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione (alla data di presentazione della domanda), non è sanabile e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Avendo il diritto pubblico la finalità di premiare il merito degli operatori privati, stimolandone efficienza e innovazione, e non di minare e rallentare le missioni degli apparati pubblici, la procedimentalizzazione dei meccanismi di scelta – in cui consiste la disciplina della contrattualistica pubblica – è informata, per un verso, a prevenire arbitrio o corruttela, con lo scopo, dall’altro, di emulare le dinamiche della concorrenza, mancando all’Amministrazione pubblica la percezione, come i comuni operatori privati, del vincolo esterno del mercato.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato VI sentenza 1308-2022

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