Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 6 febbraio 2019 n.892

La residenza turistico alberghiera – concetto tutt’altro che indeterminato e ben chiaro secondo il senso comune – è correlata alle aziende alberghiere organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Si distinguono in alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere o residenze turistico-alberghiere quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. Il concetto di immobile abitativo, è l’opposto dell’immobile alberghiero, dato che fornisce alloggio stabile e non temporaneo. Va assoggettato a misura ripristinatoria il mutamento di destinazione d’uso, da turistico-ricettiva a residenziale, contestato ai destinatari per avere trasformato in un condominio di case quella che doveva essere una struttura di impresa alberghiera a gestione unitaria.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Consiglio Stato VI sentenza 892-2019

 

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