L’attività amministrativa non può svolgersi secondo schemi lontani dal modello di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, in cui, alla tradizionale ed imprescindibile funzione di garanzia di legalità nel perseguimento dell’interesse pubblico, la funzione amministrativa viene a rivestire anche un ruolo di preminente importanza per la creazione di un contesto idoneo a consentire l’intrapresa di iniziative private, anche al fine di accrescere la competitività del Paese nell’attuale contesto internazionale, secondo la logica del confronto e del dialogo tra P.A. e cittadino. La finalità generale e prioritaria dello strumento risarcitorio -essenzialmente compensativa – è diretta a reintegrare la sfera giuridica del danneggiato, ponendolo, in attuazione del cd. principio di indifferenza, nella situazione in cui si sarebbe trovato senza il fatto illecito. Gli atti illegittimi della P.A. preclusivi dell’ultimazione di uno stabilimento balneare, avendo comportato un ritardo nell’attivazione dell’iniziativa commerciale – avviata poi con successo – procurano all’operatore economico un pregiudizio risarcibile consistente nel mancato introito, per un biennio, dei guadagni ricavabili dall’attività commerciale poi effettivamente attivata sull’area, correlato al periodo nel quale, a causa dei provvedimenti illegittimi dell’amministrazione, la società non ha potuto disporre dell’area.
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Consiglio di Stato VI n 1457-2018