
Il potere amministrativo esercitato dall’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies, c.c. ha natura vincolata sicché l’amministrazione ha il potere-dovere di disporre lo scioglimento governativo della società cooperativa al semplice riscontro della ricorrenza di una delle fattispecie alternative contemplate dalla medesima disposizione, quali l’omesso tempestivo deposito del bilancio di esercizio o il mancato compimento di atti di gestione. Attraverso l’articolata tipizzazione delle fattispecie di scioglimento coattivo-provvedimentale della cooperativa è stato operato ex ante un bilanciamento tra l’esigenza di assicurare il corretto e regolare funzionamento della società – anche in ragione della particolare meritevolezza dell’interesse mutualistico che connota questo specifico tipo societario – e quello alla prosecuzione della vita della compagine sociale. In tal senso, deve ritenersi preclusa all’amministrazione ogni valutazione discrezionale circa la tenuità dell’omissione in base alle circostanze concrete che l’hanno determinata ed all’incidenza che la stessa ha avuto sul funzionamento della cooperativa.
Ogni impresa individuale o collettiva ha l’obbligo di essere titolare di PEC ed ha, di riflesso, l’onere di mantenerla in condizioni di efficienza, adottando ogni accorgimento idoneo a garantirne l’ordinaria operatività (ad esempio con lo spostamento o eliminazione dei messaggi per prevenire l’esaurimento della capacità di ricezione ovvero, col regolare adempimento delle eventuali obbligazioni assunte nei confronti del gestore del servizio). Nel vigente quadro normativo, a fronte, da un lato, dell’onere giuridico dell’impresa di rendersi reperibile presso un indirizzo PEC, dall’altro, si configura in capo alla P.A. l’obbligo di impiegare quale unico strumento di comunicazione nei rapporti con le imprese, proprio la posta elettronica certificata. Nel silenzio della legge, in caso di mancato assolvimento da parte dell’impresa dell’obbligo di munirsi di un indirizzo PEC attivo e funzionante, si determinerebbe un’insuperabile stasi procedimentale con lesione del valore costituzionale del buon andamento ex art. 97 Cost., consentendo, paradossalmente, all’impresa di sottrarsi agevolmente all’adozione di provvedimenti limitativi della propria sfera giuridica, traendo un ingiusto vantaggio dall’inadempimento dell’obbligazione legale posta a suo carico.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato sez VI sentenza 5534-2023