Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza 20 settembre 2022 n. 8112. Riformulazione graduatoria, giudicato, mancata assunzione, concorso per ricercatore, responsabilità aquiliana, perdita di chance, risarcimento.

Antonio Donghi

La mancata assunzione in servizio in seguito alla riformulazione della graduatoria con cui il candidato ricorrente è stato dichiarato vincitore della procedura comparativa per un posto di ricercatore, resa in riedizione del potere in ottemperanza al giudicato amministrativo, determina, in applicazione dei principi inaugurati con la storica sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 500/1999, la responsabilità aquiliana della P.A. per il mancato conseguimento del bene della vita leso dall’attività illegittima della P.A. Pur non vantando un diritto soggettivo all’assunzione, essendo questa rimessa alla valutazione discrezionale della Amministrazione procedente, il ricorrente ha perso la chance di essere assunto a causa dell’esaurimento dei fondi destinati a tale assunzione e dell’indizione, con nuovo decreto rettorale, di una nuova selezione per la copertura del posto di ricercatore nello stesso settore concorsuale, frustrando così le legittime aspettative del ricorrente ad occupare il posto di ricercatore.

Va configurata la responsabilità aquiliana della p.a. in presenza della lesione della posizione giuridica in relazione al mancato conseguimento del bene della vita, del comportamento non iure, ossia non conforme all’ordinamento giuridico, della P.A. e del nesso eziologico tra la lesione denunciata e la condotta illegittima della P.A., avendo la Commissione di concorso applicato in maniera irragionevole e discriminatoria nella valutazione dei titoli dei candidati i criteri stabiliti dalla legge e richiamati dal bando di concorso nonché i criteri individuati dagli stessi commissari.

Non può essere riconosciuto il danno patrimoniale da mancato percepimento delle retribuzioni, non essendo stata svolta alcuna attività lavorativa da parte del ricorrente per conto dell’Università, avendo esso potuto rivolgere medio tempore ad altri obiettivi professionali le sue risorse lavorative e non risulta dimostrato l’aliunde perceptum.

Spetta al danneggiato il danno da perdita di chance, in quanto l’attività illegittima della Amministrazione gli ha precluso lo svolgimento dell’incarico professionale di ricercatore universitario in relazione al quale è risultato, in esito al contenzioso sopra richiamato, più meritevole rispetto al candidato inizialmente individuato dalla Amministrazione quale vincitore della procedura comparativa.

massima di redazione

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Consiglio Stato sez VII sentenza 8112-2022

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