Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza 3 maggio 2023 n. 4472. Procedura di affidamento, esclusione, produzionhe di documenti non veritieri, ingiusto vantaggio competitivo, negligenza, autoresponsabilità.

Giovanni Boldini

In tema di non corrispondenza dell’offerta ai requisiti tecnici richiesti a pena di esclusione, l’automatismo espulsivo di cui all’art. 80, co.5, lett. f-bis), D.Lgs. n. 50/2016, non richiede un’indagine sull’atteggiamento soggettivo del concorrente che abbia prodotto in sede di gara documenti non veritieri, in ragione della sottesa presunzione iuris et de iure di preordinazione della condotta ad ottenere un ingiusto vantaggio competitivo in danno degli altri partecipanti alla procedura di affidamento del contratto pubblico.

Ove pure non si riscontri un intento fraudolento preordinato al conseguimento di indebiti vantaggi propedeutici ad ottenere l’aggiudicazione della procedura in questione in ragione di una documentazione non contraffatta, sarebbe, comunque, rilevante la produzione di documenti difformi dall’originale, trattandosi di condotta integrante la fattispecie di cui alla lett. c-bis dell’art. 80, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016, che sanziona, tra le varie condotte sanzionate dalla richiamata disposizione normativa, quella dell’operatore economico che abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione. È sufficiente la mera negligenza, quale condotta rilevante secondo il generale principio di autoresponsabilità imperante nell’ambito delle procedure competitive, in ragione della logica conseguenza secondo cui dell’errore altrui può trarne vantaggio un altro operatore concorrente.

massima di redazione

testo integrale

Cons.Stato sez.VII sentenza 4472-2023

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