L’art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023, afferente alla voce di costo relativa agli oneri aziendali per la sicurezza, è disposizione oltremodo chiara nel prevedere, a pena di esclusione dell’offerta, che tutti gli oneri gravanti sull’azienda per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro debbano essere specificamente indicati nell’offerta, affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio tale voce di costo.

L’art. 110, comma 5, D. Lgs. 36/2023, contempla due ipotesi di esclusione dell’offerta non congrua. Il primo caso è quello in cui le giustificazioni non siano risultate sufficienti a spiegare il livello dei costi o dei prezzi indicati in offerta. Il secondo caso, invece, introdotto dalla congiunzione con valore disgiuntivo “oppure”, è quello dell’offerta anormalmente bassa per (tra le altre ipotesi contemplate dalla norma) la non congruità dei costi aziendali indicati in offerta.
L’estromissione dalla procedura riguardante l’accertata non congruità dei costi della sicurezza: a) è una causa di esclusione imposta ex lege; b) non ha alcuna necessità di essere specificamente ripetuta nella legge di gara; c) non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Non può postularsi, in materia, la prevalenza di un interesse pubblico all’individuazione di un’offerta sostenibile e valutata in concreto, a fronte di un dato normativo che gradua, esso stesso, l’interesse pubblico, comminando ex lege l’esclusione per incongruità degli oneri della sicurezza, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.
La non congruità degli importi degli oneri per la sicurezza non può essere assorbita dalla complessiva sostenibilità economica dell’offerta, dal momento che l’art. 110, comma 5, del Dlgs 36/2023, non mira solo a tutelare l’interesse alla sostenibilità dell’offerta, ma anche (e soprattutto) quello alla piena conformazione agli obblighi in materia di sicurezza, prevalendo tale esigenza su una distorta applicazione del principio del risultato* anche laddove l’operatore escluso abbia effettuato un ribasso tale da comportare un rilevante risparmio di spesa per l’Amministrazione.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato sez VII sentenza 4896-2025
- Sul principio del risultato, istituto non ancora ben definito in sede giurisprudenziale: SDANGANELLI A., L’enigma dell’indeterminatezza nel principio del risultato: riflessioni sul nuovo Codice dei contratti pubblici, in Liber amicorum per Aldo Tigano, Napoli 2024, 359 ss.