Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 15 dicembre 2020 n. 8077. Valutazione tecnica dell’Agenzia del Farmaco (AIFA) e poteri regionali.

De Chirico

La legislazione statale di riferimento (art. 48, comma 2, l. 24 novembre 2003, n. 326) dispone che il farmaco è uno strumento per la tutela della salute, con la conseguenza che la somministrazione del farmaco da parte del servizio sanitario nazionale deve essere inteso come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività, la cui accessibilità è parametro dell’eguaglianza giuridica e attuazione del principio solidaristico stabilito dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di ampliare l’assistenza farmaceutica, da parte del SSN, nella misura più ampia possibile, il cit. art. 48 del d.l. n. 269 del 2003 ha attribuito alla Agenzia del farmaco (AIFA) il potere – di natura tecnico-discrezionale – di redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN, sulla base dei criteri del costo e dell’efficacia, stabilendo, peraltro, meccanismi di sconto sul prezzo dei farmaci rimborsabili, al fine del contenimento della spesa farmaceutica. L’inserimento dei farmaci in fascia A risulta unicamente finalizzato a garantire il diritto degli utenti del SSN a fruire di terapie farmacologiche gratuite, quando esse siano essenziali o riguardino malattie croniche, contemperandolo con la facoltà dello Stato di adottare misure economiche indirizzate al controllo della spesa farmaceutica. La Regione non può sovrapporre la propria valutazione tecnica ad una valutazione di appropriatezza, prescrivibilità e rimborsabilità già compiuta dall’AIFA a livello nazionale, in quanto attinente ai livelli essenziali di assistenza. Rispetto alle valutazioni effettuate a livello nazionale dall’AIFA, una preclusione anche parziale introdotta dalla Regione è idonea ad incidere sulla attuazione dei principi di eguaglianza dunque, esula dalla competenza regionale.

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Consiglio Stato Sez III sentenza 8077-2020

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