Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 15 febbraio 2018 n. 971

In tema di interdittiva prefettizia antimafia, il potere preventivo dello Stato, nonostante la funzione anticipatrice della soglia di difesa sociale ad esso riconosciuta, non può fondarsi su valutazioni di carattere personalistico e/o soggettivistico, sganciate da comportamenti materiali che denotino la propensione, o comunque l’influenzabilità mafiosa del soggetto. I legami familiari confluenti in una struttura clanica non sono sufficienti a denotare il pericolo di condizionamento mafioso, se non si colorino di ulteriori connotati – di cui è onere dell’Amministrazione dare conto nel contesto motivazionale del provvedimento interdittivo, ndranghetadopo averli puntualmente lumeggiati in sede istruttoria – atti ad attribuire ad essi valore sintomatico di un collegamento che vada oltre il mero e passivo dato genealogico, ma si traduca nella volontaria condivisione di aspetti importanti di vita quotidiana ovvero, nelle ipotesi di maggiore evidenza dell’influenza mafiosa, nella sussistenza di cointeressenze economiche e commistioni imprenditoriali. Tali ulteriori elementi qualificanti tuttavia, per consentire di fondarvi il ragionamento logico-presuntivo che mette capo alla valutazione di permeabilità criminale dell’impresa, devono essere dotati di sufficienti requisiti di certezza storico-fattuale, mentre la catena deduttiva che di essi si alimenta per approdare alla conclusione interdittiva deve ispirarsi a canoni di logica e verosimiglianza, la cui corretta applicazione spetta in ultima analisi al giudice, nella eventuale sede contenziosa, verificare. Le condotte criminose analizzate non vengono censurate per sé stesse con metodo atomistico, ma, in una visione d’insieme, saranno ritenute sintomatiche di una personalità mafiosa che tuttavia, per poter essere ragionevolmente configurata, richiede l’imputabilità al soggetto attenzionato di azioni effettivamente riconducibili al modus operandi proprio delle organizzazioni criminali – e non solo espressive di una generica ed astratta “mentalità” mafiosa. L’ipotesi investigativa, intesa ad attribuire ad una scelta del tutto personale, come quella di celebrare matrimonio nella regione d’origine, notoriamente ad alta densità mafiosa, per di più imputabile ad un soggetto distinto dai partecipi dell’impresa interdetta, un valore strategico sul piano dei rapporti criminali, richiederebbe invero, per risultare attendibile, il supporto di elementi ulteriori rispetto a quelli semplicemente desumibili dal curriculum criminale di uno degli sposi (o di suoi parenti): elementi, in particolare, dimostrativi di una concreta inclinazione dei genitori della sposa, cui quella scelta sarebbe in ultima analisi riconducibile, verso la criminalità organizzata, anche solo per ragioni di opportunismo imprenditoriale.

massima di redazione©

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Consiglio Stato III 971-2018

 

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