Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 17 dicembre 2020 n. 8133. Valutazione discrezionale della concessione della cittadinanza e ampiezza del sindacato giudiziale.

Modigliani

Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno status illesae dignitatis, morale e civile, dello straniero richiedente, cui non corrisponde un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. La valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, si traduce in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulle ragioni che lo inducono a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, rilevando tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale, sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che farebbero dello straniero un buon cittadino. E’ del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o comunque idealmente vicine o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente delittuose, non si possa riconoscere lo status di cittadino italiano, atteso che la sicurezza della Repubblica è interesse di rango certamente superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana, per sua natura irrevocabile, e che presuppone l’insussistenza di dubbio e ombra di inaffidabilità del richiedente, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda.

massima di redazione©

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Consiglio Stato Sez III sentenza 8133-2020

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