Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 18 aprile 2019 n. 2535. Onere di contestazione immediata delle clausole del bando che precludono un’offerta seria.

Giorgio De Chirico

La possibilità di impugnare immediatamente il bando di gara, senza la preventiva presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, va configurata quale eccezione alla regola in base alla quale i bandi di gara possono essere impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell’interessato. Il rapporto tra impugnabilità immediata e non impugnabilità immediata del bando è traducibile nel giudizio di relazione esistente tra eccezione e regola. L’eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell’interessato. La ratio sottesa a tale orientamento deve essere individuata nell’esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e la massima apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori dei diversi settori, muovendo dalla consapevolezza che la conseguenza dell’immediata contestazione si traduce nell’impossibilità di rilevare il vizio in un momento successivo. Sono clausole immediatamente escludenti quelle che impongono oneri incomprensibili o sproporzionati, che rendano la partecipazione alla gara incongruamente difficoltosa, che precludano una valutazione di convenienza economica, come pure sono immediatamente impugnabili i bandi che presentino gravi carenze nell’indicazione dei dati essenziali necessari per la formulazione dell’offerta. Ove si contesta la previsione di una base d’asta che non consentirebbe di fare un’offerta seria, considerando l’interesse che di norma ha il concorrente all’affidamento dell’appalto per trarne da esso un guadagno, la previsione del bando che non consente la remuneratività del servizio, determinando definitivamente la preclusione al conseguimento del bene della vita, richiede l’impugnazione immediata.

massima di Gloria Sdanganelli

testo integrale

Consiglio di Stato III sentenza 2535-2019

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