Il difetto assoluto di motivazione – che ricorre quando manca del tutto la motivazione o in caso di motivazione meramente apparente – integra un caso di nullità della sentenza, per il combinato disposto degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 105, comma 1, c.p.a., in quanto la motivazione rappresenta un requisito formale – oltre che sostanziale – indispensabile affinché la sentenza raggiunga il suo scopo. La motivazione è apparente quando a sostegno dell’accoglimento o non accoglimento del ricorso non individua neppure una ragione ulteriore rispetto alla generica affermazione della sua fondatezza o infondatezza, di cui, però, non viene dato conto e spiegazione, se non attraverso l’utilizzo di astratte formule di stile.
A seguito dell’emanazione di un’informativa antimafia, l’amministrazione – o, ai fini che rilevano, l’incaricato di pubblico servizio – non può rilasciare alcun atto abilitativo per lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e laddove, come nel caso di specie, sia già stato emanato, deve disporre il suo ritiro e/o revoca dal momento che si tratta di tipologie di atti i cui effetti sono radicalmente incompatibili con lo status di destinatario del provvedimento prefettizio. In presenza di una interdittiva antimafia, la revoca delle autorizzazioni commerciali cui sia titolare il soggetto attinto dalla medesima e l’esclusione dei soggetti destinatari dalle attività d’interesse pubblico cui detti enti sono preposti, tra le quali rientrano non soltanto la contrattazione ma anche l’accesso a strutture – come i mercati pubblici regolati secondo esigenze di tutela pubblica generale a tutela dei diritti di libertà degli operatori economici – che tale interesse rivestono, costituiscono per l’amministrazione, o il concessionario di un pubblico servizio, un atto dovuto.
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