Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 21 maggio pratile 2025 n. 4339. Risarcimento danni, domanda, fatto dannoso, allegazione generica, onere della prova, diritto di difesa.

Felice Casorati

Tra l’onere di allegazione della fattispecie di danno (art. 40 c.p.a. e 163 c.p.c) e l’onere della prova dai fatti allegati (2967 c.c.), il primo va assolto nella domanda introduttiva del giudizio, con un atto contenutisticamente completo e autosufficiente (che non può fare rinvio ad elementi deduttivi esterni) e che deve illustrare i fatti costitutivi essenziali e primari (ivi inclusi, tra questi, gli eventi pregiudizievoli conseguenti alla condotta lesiva), potendo al più tollerare successive precisazioni di rilievo meramente complementare; il secondo onere pertiene e si compie in relazione a fatti già compiutamente dedotti e può svolgersi, attingendo all’ampio corredo dei mezzi istruttori consentiti in giudizio, nei termini di trattazione fissati dall’art. 73 c.p.a. 

L’omessa allegazione dell’evento dannoso – o comunque la sua allegazione generica, inferiore ad uno standard minimo di individuazione sufficientemente circostanziata dei fatti storici essenziali – viola il diritto di difesa della parte evocata in giudizio perché le impedisce di esaminare e valutare la stessa dinamica causale che, nelle intenzioni (inespresse della controparte) dovrebbe collegare la condotta asseritamente lesiva alle conseguenze pregiudizievoli che della stessa si assumono costituire il riflesso immediato e diretto ai sensi dell’art. 1223 c.c. In tal senso, una prospettazione affetta dalle segnalate lacune deduttive – causa di nullità del ricorso introduttivo ex art. 40, C.P.A. – finisce per disattendere lo stesso onere di adeguata rappresentazione della fattispecie aquiliana nella sua compiuta e complessiva morfologia, essendo questa di natura dinamica poiché impostata su una relazione di causa – effetto nella quale devono esser chiaramente enunciate tanto le condizioni causali quanto le loro proiezioni effettuali, secondo un criterio fattuale, logico e storico intellegibile e criticamente verificabile.

massima di redazione

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Consiglio Stato sez III sentenza 4339-2025

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