L’art. 14, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 – nel testo modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 – prevede che il personale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un “provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo” nel caso riscontri irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale. La definizione comune di “verbale” è generata dalla prassi, trattandosi in realtà di un provvedimento amministrativo, espressione di un potere pubblicistico, a contenuto ordinatorio, ovvero definitivo, efficace, vincolante e immediatamente lesivo per il destinatario, il quale deve necessariamente conformarsi alle statuizioni contenute nello stesso, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza.
Nel ‟Provvedimento di disposizione”, motivato ob relationem con il richiamo alla documentazione di lavoro e dichiarazioni acquisite, il riferimento ad atti o fatti non riportati nello stesso provvedimento è criterio sufficiente ad assolvere il precetto introdotto dall’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241. Ove il provvedimento amministrativo sia preceduto da atti istruttori o da pareri, l’obbligo della motivazione può ritenersi adeguatamente assolto anche con il mero richiamo ad essi, giacché sottintende l’intenzione dell’Autorità emanante di farli propri, assumendoli a causa giustificativa della determinazione adottata. Condizione indefettibile di tale operazione, giustificata anche da esigenze di economia e celerità procedimentali, è che essi risultino menzionati nel testo del provvedimento e resi accessibili al privato, in modo da consentirgli di prenderne visione anche in ossequio alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato sez III sentenza 2778-2024