Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 22 dicembre 2021 n. 8505. Soppressione di reparto ospedaliero, discrezionalità tecnica, tutela della salute, livelli essenziali delle prestazioni.

G. Boldini

In tema di soppressione di un reparto ospedaliero (punto nascita) per mancato rispetto dei parametri dimensionali fissati dalla normativa di riferimento, i dati sulla distanza viaria, sugli attraversamenti dei centri urbani, sui tempi di percorrenza destinati a dilatarsi nelle ore notturne, in presenza di nebbia e di ghiaccio, ovvero in condizioni di traffico intenso di automezzi pesanti, difettano di pertinenti richiami a standard obiettivi di riferimento che risulterebbero ingiustificatamente elusi, finendo quindi per risolversi in asserzioni soggettive, contrastanti con le diverse valutazioni effettuate dalla Regione, attinenti a materia e determinazioni connotate da ampia discrezionalità tecnica, perciò insuscettibili di sindacato di legittimità se non per i noti, macroscopici vizi di irrazionalità, illogicità e travisamento. Ove l’Amministrazione non applichi scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formuli un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare quest’ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità ed evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità della valutazione tecnico-discrezionale, il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella, sia pure opinabile, dell’ente amministrativo, giacché diversamente egli assumerebbe un potere che, per legge, non gli compete. Nel declinare l’ambito di applicazione del valore di cui all’art. 32, co. 1, Cost. – che sancisce la tutela della salute quale “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, bene afferente non solo alla sfera del singolo ma anche dell’intera società civile, che necessita dell’integrità e del benessere psico-fisico di tutti i cittadini per l’affermazione e lo sviluppo dei suoi valori –  siffatto diritto fondamentale implica non già necessariamente la vicinanza del punto nascita, ma un’organizzazione finalizzata all’obiettivo di garantire ad ogni gestante ed ad ogni neonato in qualsiasi centro nascita, ai vari livelli assistenziali, un’assistenza appropriata e sicura, conforme ai livelli essenziali delle prestazioni.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio di Stato sez III sentenza 8505-2021

 

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