La genericità della clausola di esclusione contenuta nel capitolato, non riferita espressamente a specifici requisiti dell’offerta tecnica ma, in modo omnicomprensivo, ricondotta alle disposizioni capitolari, non consente di qualificare quale requisito minimo inderogabile a pena di inammissibilità dell’offerta – con conseguente sanzione espulsiva per il caso di violazione – ogni sua disposizione per evidente violazione del principio di proporzionalità, risultando invece necessariamente richiesta, ai fini della sua applicazione, una concreta indagine sulla effettiva natura della singola prescrizione del capitolato medesimo, onde verificare se questa contempli un requisito minimo essenziale ovvero una mera prescrizione esecutiva dell’instaurando rapporto di appalto.
L’appalto di refezione scolastica va inquadrato nella tipologia degli appalti a misura essendo evincibile dal capitolato speciale che i numeri dei pasti indicati dalla stazione appaltante avevano necessariamente solo un valore indicativo, non potendo l’Ente conoscere in anticipo le presenze degli alunni e pertanto quanti di essi usufruiranno di volta in volta del servizio mensa nell’ambito del quale il numero dei pasti non ha carattere vincolante, ma variabile per molteplici fattori quali la frequenza degli alunni e le composizioni delle classi.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez III sentenza 8443-2024