Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 22 settembre 2020 n. 5548. Scioglimento degli organi comunali per infiltrazione mafiosa e pregresse dimissioni del Sindaco

Jan van Eyck

Non può negarsi un interesse, quanto meno morale all’impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa, da parte degli amministratori del disciolto Consiglio per antecedenti dimissioni del Sindaco, al fine di ottenere l’accertamento dell’inesistenza di forme di pressione e di vicinanza della compagine governativa alla malavita organizzata, potendo essere senza dubbio lesa l’immagine degli amministratori locali ricorrenti, ai quali viene addebitato di aver risentito, nelle scelte compiute nell’espletamento del mandato, dell’influenza della criminalità organizzata. Il provvedimento di scioglimento degli organi comunali deve essere la risultante di una ponderazione comparativa tra valori costituzionali parimenti garantiti, quali l’espressione della volontà popolare, da un lato, e, dall’altro, la tutela dei principi di libertà, uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché di imparzialità, di buon andamento e di regolare svolgimento dell’attività amministrativa, rafforzando le garanzie offerte dall’ordinamento a tutela delle autonomie locali. Il livello istituzionale degli organi competenti ad adottare tale provvedimento (decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, formulata con apposita relazione di cui forma parte integrante quella inizialmente elaborata dal prefetto) garantisce l’apprezzamento del merito e la ponderazione degli interessi coinvolti. La prevalenza accordata a tale soluzione corrisponde anche alla necessità di evitare che la complessa procedura di scioglimento del Consiglio comunale, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di stampo mafioso, possa essere vanificata da una iniziativa strumentale degli stessi consiglieri comunali o del Sindaco che, con l’espediente delle dimissioni, potrebbero in qualunque momento impedire l’intervento dell’Amministrazione centrale, volto a contrastare gli anzidetti fenomeni criminali.

massima di redazione

testo integrale

Cons. Stato sez. Terza sentenza 5548-2020

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