Poiché la verifica di anomalia ha carattere sintetico ed è astretta al limite della chiara evidenza della insostenibilità dell’offerta economica, le deduzioni difensive astratte e prive di un sufficiente grado di concludenza, non sono consone all’obiettivo di incrinare, in modo radicale e sulla base di elementi manifesti, la valutazione di attendibilità dell’offerta espressa dalla stazione appaltante.
La valutazione della sostenibilità di un’offerta non può prescindere dal vincolo logico esterno rappresentato dal confronto con la gestione uscente, laddove le caratteristiche e i contenuti del servizio posto a gara siano i medesimi e la positiva gestione del precedente servizio non abbia fatto emergere criticità né sotto il profilo della qualità delle prestazioni rese, né con riguardo all’osservanza delle tutele legali dei lavoratori.
In assenza di un’analisi critica che tenga conto di questo elemento comparativo, non può dirsi assolto l’onere gravante sulla parte ricorrente di dimostrare, in termini particolarmente rigorosi, ovvero sulla base di imprescindibili e univoci elementi probatori, l’oggettiva e manifesta sussistenza dei supposti errori logici vizianti le decisioni adottate dalla stazione appaltante.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez III sentenza 5143-2023