
Ove il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione sia richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, in ossequio al canone della massima partecipazione e all’esigenza di non trasformare la gara in una corsa a ostacoli che faccia perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore per l’Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, articolo 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), va consentito che possano essere sanate attraverso il soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra i concorrenti.
Se è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica, a fortiori ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara, di conseguenza, avuto contezza della scadenza della dichiarazione posseduta dall’operatore concorrente – comunque intervenuta dopo che la sua offerta tecnica era stata esaminata e il relativo punteggio premiale era stato assegnato – la stazione appaltante al più avrebbe potuto chiedere al concorrente di documentare di aver quanto meno presentato l’istanza di rinnovo della stessa, senza essere affatto tenuta in via automatica a rivedere i punteggi e detrarre quello previsto dalle regole di gara.
massima di redazione
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Cons Stato sez III sentenza n 1707-2025