Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 27 ottobre 2022 n. 9148. Accreditamento sanitario, funzione assistenziale, carattere idoneativo, procedure di gara, clausola di territorialità.

De Chirico

L’accreditamento per la fornitura di servizi sanitari costituisce un titolo – o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio – di carattere abilitativo-concessorio mediante il/la quale un soggetto privato viene  attratto entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione ad operare  in luogo dell’Amministrazione, originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale, con l’effetto di abilitare il singolo operatore ad erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN.

Da un punto di vista funzionale, istituisce un rapporto privilegiato, sebbene non esclusivo, tra l’Amministrazione concedente e l’erogatore privato, che, dal punto di vista della qualità del servizio e della sua rispondenza ai relativi obiettivi di efficacia ed appropriatezza, viene ad essere alla stessa completamente equiparato, creando le premesse per il corretto esercizio da parte dei cittadini, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 2, d.lvo n. 502/1992, della loro “libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali”, esonerando l’Amministrazione dall’onere di verificare, in occasione della concreta erogazione delle prestazioni – sulla scorta delle intese contrattuali intervenute con i soggetti accreditati – e fermo restando il suo potere di controllo e vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio, la sussistenza dei relativi requisiti qualitativi, tecnici ed organizzativi.

Al fine di marcare la distinzione tra accreditamento (e relativi susseguenti accordi contrattuali) e procedure di evidenza pubblica quali sistemi di erogazione di servizi sanitari o socio-sanitari, deve rilevarsi che, con riferimento a quest’ultima, non ricorra l’esigenza di contingentamento – funzionale a garantire la coerenza con il fabbisogno di assistenza – propria dell’accreditamento, quantomeno nella sua prospettiva regionale di compatibilità con le esigenze di programmazione è strettamente correlata, la quale anzi si rivela stridente con la connotazione essenziale del procedimento di gara, siccome finalizzato a stimolare ed accrescere la concorrenza in vista del rafforzamento del mercato e della tutela dell’interesse dell’Amministrazione alla acquisizione del servizio massimizzandone le caratteristiche di efficacia, qualità ed economicità.

In relazione alla componente propriamente idoneativa dell’accreditamento, finalizzato all’accertamento del possesso in capo all’accreditando dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e qualitativi, la prescrizione di gara avente ad oggetto uno specifico accreditamento regionale non può essere inteso nella sua ristretta dimensione territoriale, se non altro perché, essendo la salute un bene meritevole di essere tutelato, nel suo nucleo essenziale, secondo standards qualitativi uniformi sull’intero territorio nazionale, deve ragionevolmente presumersi che esso sia adeguatamente realizzato laddove la capacità di soddisfare quegli standards sia stata accertata sulla base dei requisiti di accreditamento previsti a livello nazionale e nella ulteriore eventuale declinazione, specificativa o integrativa, che ne abbia dato ognuno degli Enti che compongono il quadro istituzionale regionale.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato Sez. III sentenza 9148-2022

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