Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 28 aprile 2021 n. 3423. Confisca penale e poteri dell’Agenzia Nazionale sui beni confiscati.

Tiziano

Ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell’art. 823 c.c., il bene acquisito per effetto della confisca penale assume una impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche che determinano l’assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Ne consegue che l’ordinanza di sgombero costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo l’Agenzia comunque assicurare al patrimonio indisponibile dello Stato i beni stessi per la successiva destinazione a finalità istituzionali e sociali, sottraendoli ai soggetti nei confronti dei quali è stata applicata, in via definitiva, la misura patrimoniale. Ciò comporta da un lato che: a) in capo all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalita’ Organizzata non sussiste alcun obbligo di motivazione nel disporre il provvedimento di sgombero dell’immobile confiscato, né di svolgere valutazioni comparative di interessi, prima di procedere all’adozione dello stesso, neppure con riferimento alla tempistica per la sua esecuzione; b) dall’altro che, essendo l’atto vincolato al solo presupposto della definitività della confisca, non possono essere dedotte in sede amministrativa censure relative alla fase pregressa di competenza del giudice penale.

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Consiglio di Stato sez.III sentenza 3423-2021

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