Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 29 ottobre 2021 n. 7248. Appalti sovrapponibili, onere per l’aggiudicatario di impugnazione della gara successiva.

Giovanni Boldini

Nell’ipotesi di due gare relative ad appalti sovrapponibili (CONSIP e Regione), all’atto dell’aggiudicazione in proprio favore della gara CONSIP, l’operatore vanta un interesse personale, diretto ed attuale all’eliminazione del bando regionale: il vantaggio pratico e concreto che le sarebbe derivato dall’ipotetico accoglimento dell’impugnativa si identifica con l’eliminazione di una concorrente vicenda dispositiva del medesimo bene della vita oggetto della propria aggiudicazione. La semplice pendenza di un procedimento di evidenza pubblica, avente ad oggetto il medesimo bene della vita da essa conseguito a seguito di aggiudicazione della gara CONSIP, di cui la stessa ricorrente aveva una conoscenza qualificata in qualità di partecipante anche a tale procedimento, ha effetti direttamente lesivi sulla posizione dell’aggiudicataria, indipendentemente dall’adozione del provvedimento terminale di quel procedimento, perché la sola messa a gara di un servizio già aggiudicato, implicando la disposizione di un bene indisponibile (proprio perché già aggiudicato), espone l’aggiudicatario alla perdita della certezza giuridica propria dell’utilità provvedimentale conseguita.

massima di redazione

testo integrale

Cons.Stato sez III sentenza 7248-2021

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