Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 29 settembre 2022 n. 8381. Daspo, discrezionalità, manifestazioni sportive, prevenzione, pericolo per l’ordine pubblico, sicurezza dei cittadini.

Zehra Dogan

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, il Daspo, provvedimento connotato da ampia discrezionalità nella valutazione in concreto dell’inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli impianti sportivi, può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico.

Il provvedimento questorile di Daspo, adottato nei confronti dell’autore di uno striscione di contestazione nei confronti del premier turco Erdogan e alcuni vessilli di sostegno alla minoranza curda nel corso di una partita di pallavolo mira ad anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia) la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del Daspo, ma, appunto, una dimostrazione fondata su “elementi di fattogravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità

L’ostensione di uno striscione con un contenuto offensivo rivolto nei confronti del Presidente della Turchia, pur non contenendo un esplicito incitamento alla violenza, rappresenta una circostanza concreta suscettibile di turbare l’andamento dell’incontro sportivo in misura da suscitare – nel contesto in cui è stato esposto e quindi alla presenza di cittadini turchi chiamati a disputare la partita di pallavolo – intensi fervori in grado di degenerare in scontri o in situazioni pericolose per l’ordine pubblico.

Tali pericoli, per quanto potenziali, non risultano aleatori, dato che l’amministrazione, in un contesto galvanizzante, quale è un incontro sportivo, è tenuta a prevenire, in una logica di tutela anticipata dell’ordine pubblico, possibili reazioni violente, prevendendo un pericolo per la sicurezza pubblica derivante da un probabile ritiro della squadra turca dalla competizione ovvero dalle possibili reazioni dei tifosi dissenzienti dallo striscione.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato Sez.III sentenza 8381-2022

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