Con riguardo all’iscrizione al casellario ANAC per falsa dichiarazione e/o documentazione in procedure di gara e alle conseguenti esclusioni dalle procedure di evidenza pubblica adottate secondo lo schema previsto dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, l’annullamento in sede giurisdizionale del primo travolge in via automatica il secondo, il quale deve considerarsi perciò stesso caducato per il solo effetto dell’annullamento dell’atto presupposto, stante l’invalidità ad effetto caducante per la concatenazione stretta e indissolubile tra i due provvedimenti.
L’estensione dell’annullamento all’atto presupponente si verifica anche quando questo non sia stato impugnato, e trova un impedimento nel solo caso in cui con detto atto posteriore sia stato conferito un bene o una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio che ha per oggetto l’atto presupposto, onde evitare l’indebita produzione degli effetti negativi del giudicato di annullamento a carico di soggetti che mai hanno potuto esercitare il loro diritto di difesa.
L’effetto caducante presupporre l’esistenza di più procedimenti e/o sub-procedimenti (non di uno solo), evidentemente tra loro collegati e succedanei all’interno di un’unica sequenza e/o serie procedimentale, nel senso che dal primo provvedimento/procedimento discendono in sequenza o in serie gli altri atti e procedimenti, verificandosi la caducazione automatica anche rispetto a provvedimenti la cui relazione di presupposizione è esterna (non già interna) al singolo procedimento amministrativo.
massima di redazione
testo integrale
Cons Stato sez III sentenza 6811-2022