L’accordo per la regolazione del fenomeno della mobilità sanitaria, rientrante nella categoria degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge generale sul procedimento amministrativo, conclusi, a geometria orizzontale, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, permettono di superare la frammentarietà di funzioni e di compiti insita nel pluralismo istituzionale che caratterizza il nostro ordinamento realizzando una ‟reductio ad unitatem” dell’Amministrazione in vista della miglior cura dell’interesse pubblico.
In coerenza con l’opzione esegetica che inquadra in ottica pubblicistica l’istituto, muovendo dalla premessa di fondo che l’accordo è in ogni caso finalizzato ad esercitare una funzione pubblica consistente nel contemperamento degli interessi pubblici affidati alla cura delle singole Amministrazioni, il potere esercitato dalle Amministrazioni tramite moduli consensuali rappresenta semplicemente un modo di esplicarsi del potere amministrativo funzionalizzato, inconiugabile con il modello dell’autonomia privata, di cui costituisce un predicato necessitato la riconoscibilità del potere dell’Amministrazione di recedere unilateralmente dall’accordo ove sussistano sopravvenuti motivi di pubblico interesse di cui si dia adeguata contezza.
I motivi di interesse pubblico a fondamento dello ius poenitendi, costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa che possono essere valutati dal giudice amministrativo, nei limiti della palese irragionevolezza, manifesta illogicità o da travisamento fattuale quali indici di sviamento del pubblico potere, che non rileva ove la scelta dell’Amministrazione di recedere da un accordo si riveli non performante e contrastante con l’interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria regionale e all’efficienza del servizio sanitario, affidato alle cure dell’Ente regionale.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato sez III sentenza 5634-2022