
E’ ammissibile il ricorso per revocazione, per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c. e 106, comma 1, c.p.a., della sentenza d’appello fondata sul fallace presupposto secondo cui il giudice di prime cure avesse accolto due motivi di censura (il primo inerente all’irragionevolezza della formula matematica prescelta e il secondo inerente alla presunta intrinseca contraddittorietà della lex specialis), sufficienti a respingere l’appello, mentre in realtà il Tribunale non ha in nessun modo rilevato né censurato tale presunta contraddittorietà, mai dedotta dalla ricorrente in prime cure, come agevolmente desumibile dalla lettura delle motivazioni che si sono invece rivolte, e unicamente concentrate, sulla asserita illogicità del criterio valutativo prescelto dalla stazione appaltante per l’assegnazione del punteggio all’offerta economica. L’errore di fatto di cui è affetta la sentenza impugnata si traduce in una svista dei sensi che ha inciso sull’omesso esame delle motivazioni espresse dal primo giudice, riconducibile ad un evidente errore percettivo verosimilmente riconducibile ad un falso parallelismo argomentativo con sentenze coeve e gemelle.
In tema di affidamento di un servizio essenziale alla cura della persona, nella sua integralità, e dei suoi diritti fondamentali e, cioè, la gestione di una residenza psichiatrica a supporto di anziani, adulti e minori non autosufficienti, ove il rilievo della qualità dell’offerta, valorizzato dall’amministrazione stessa, è più che giustificato rispetto alla base d’asta. Rispetto ad una prestazione messa a bando nella quale i dati strutturali sono prevalenti sono molto simili, e contigui, tra i diversi offerenti sarebbe del tutto incongruo valorizzare, nell’elemento economico, le modeste differenze tra i prezzi praticati, derivanti da elementi marginali nella composizione del costo e consentire, per questa via, una svalutazione dell’elemento tecnico-qualitativo rispetto a quelle del prezzo.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez III sentenza 6735-2021