Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 9 dicembre 2020 n. 7767. Errore materiale nell’offerta di gara, rettifica, soccorso procedimentale.

Rubens

Al fine di poter indentificare un errore materiale all’interno dell’offerta di gara e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è necessario che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un errore ostativo intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. La valutazione che la stazione appaltante è chiamata a svolgere sull’errore, rappresentato con icastiche varianti lessicali (lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà), proprio perché si connota di be di immediatezza non può, in linea di principio, derivare da sforzi ricostruttivi e interpretativi, ma deve arrestarsi al riscontro di un’inesatta formulazione materiale dell’atto. Una cosa è, dunque, l’interpretazione conservativa dell’atto, riferita a dati intrinseci all’atto, attinenti al suo significato giuridico e che ne motivano una certa valutazione contenutistica; altra è la correzione di una sua incongruenza estrinseca e formale, rinvenibile nel suo sostrato materiale, espressivo o comunicativo in cui viene emendata l’espressione materiale, come percepita nella sua consistenza fisica (ictu oculi), in un momento indipendente e antecedente alla ponderazione del suo significato giuridico (ex ante). Questi parametri ricostruttivi non debbano essere estremizzati e, che dunque, possa riconoscersi una certa circolarità ermeneutica tra interpretazione e rilevazione dell’errore materiale – ben potendo questo risaltare anche da una palese distonia di tipo logico o discorsivo rispetto alla restante trama espositiva del documento. Il soccorso procedimentale, utile per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, non è idoneo a modificare l’offerta tecnica presentata in gara, né ad apportare dati correttivi o manipolativi.

massima di redazione©

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Consiglio Stato sez Terza sentenza 7767-2020

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