E’ legittimo l’ordine comunale di sgombero dell’alloggio di servizio funzionale alla custodia del plesso scolastico, in quanto, ove la normazione comunale preveda l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in favore di coloro che hanno svolto le mansioni di custode e sono stati collocati in quiescenza o trasferiti ad altro servizio – esteso alle vedove ed agli eredi legittimi e conviventi a carico in caso di decesso del dipendente – va tutelata, semmai, un’aspettativa all’assegnazione di altro alloggio del patrimonio comunale. In tal caso, si tratta di una sorta di diritto di prelazione ovvero un titolo preferenziale per l’assegnazione di alloggi ERP, da non confondere, però, con il diritto di permanenza nelle pertinenze di complessi destinati allo svolgimento di compiti pubblici, inidoneo a creare un affidamento in ragione dell’impossibilità di dover lasciare l’abitazione di servizio.
massima di Nicoletta Palazzo
testo integrale
Consiglio di Stato V sentenza 693-19