Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 4 marzo 2019 n. 1502

Non è configurabile il difetto assoluto di attribuzione quando l’Ente gestore di aree naturali protette abbia emesso un provvedimento di demolizione delle opere ivi abusivamente realizzate, e successivamente, di fronte all’inottemperanza dello stesso, ne abbia disposto l’acquisizione, ponendosi, semmai, un problema di competenza concorrente con quella comunale, dunque una questione di legittimità dell’atto impugnato e non già di nullità. Nel caso di abuso edilizio nell’area protetta rappresentata da un parco nazionale, le sanzioni sono le stesse quanto al contenuto, ma si deve tener conto delle disposizioni speciali (art. 29, comma 1, l. 394/1991) che prevedono la potestà del medesimo Ente di prevenire e di reprimere gli abusi edilizi, e di sanzionarli. Nonostante il disposto dell’art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 preveda, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, l’acquisizione dell’opera a favore dell’amministrazione competente alla vigilanza, prevale la disciplina speciale di settore, antecedente e successiva a quella generale, che prevede l’accentramento dell’effetto della acquisizione gratuita in capo all’ente gestore, risolutiva, peraltro, delle questioni di coordinamento tra i Comuni i cui territori facciano parte del parco.

Massima di Nicoletta Palazzo©

testo integrale

Cons Stato VI sentenza n 1502-2019

This Post Has Been Viewed 291 Times