Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 25 marzo 2025 n. 2477. Costruzione in aderenza, distanze legali, norme di diritto comune, pianificazione locale, prevenzione temporale.

Toulouse Lautrec

In tema di edificazione in aderenza l’art. 873 Cod. civ. (‟Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”), la disposizione definisce quale deve essere la distanza minima fra costruzioni, ed usa il parametro della prevenzione temporale, secondo il quale chi, nella qualità di proprietario, costruisce per primo, sceglie la distanza che il suo vicino dovrà rispettare. Se un parte costruisce, infatti, sul confine, l’altra parte potrà costruire in aderenza, oppure alla minima distanza legale; se costruisce, invece, ad una distanza dal confine pari o superiore alla metà di quella imposta dal codice, al vicino sarà consentito costruire ad un metro e mezzo dal confine, o ad una distanza inferiore che permetta di rispettare il criterio dei tre metri; se, ancora, il proprietario che costruisce per primo mantiene una distanza dal confine inferiore alla metà di quella stabilita dal codice, all’altro soggetto sarà permesso spostare la sua costruzione sino a quella del vicino, con la conseguente possibilità di applicare l’art. 875.

Ove il preveniente abbia costruito sul confine, scegliendo la distanza che il suo vicino avrebbe dovuto rispettare in caso di edificazione, abilita quest’ultimo a costruire in aderenza, senza necessità di chiedere l’assenso del vicino. Nel silenzio della pianificazione locale che, al contrario, avrebbe potuto prevedere il divieto della costruzione in aderenza, la relativa disciplina deve ritenersi etero-integrata dalla norma primaria che fonda un principio immanente all’ordinamento giuridico.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sentenza 2477-2025

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