In tema di interdittiva antimafia, le modalità d’azione della criminalità organizzata di tipo mafioso sono note e non contemplano mere richieste con spirito collaborativo, né l’eventualità di un rifiuto da parte del destinatario della richiesta, né tantomeno attività disinteressata, posta in essere senza garanzia di ritorno alcuno, nell’ordinaria fattispecie di scambio sinallagmatico tra la mafia e l’imprenditore il quale, vuoi in modalità compiacente, vuoi in modalità soggiacente, si piega al volere di quella. Costituisce un indice fortemente sintomatico di contiguità, connivenza e condivisione di intenti criminali, la promessa di assunzione in azienda di soggetti stabilmente dediti all’attività di estorsione, consapevolmente scelti e preferiti alle ordinarie modalità di riscossione dei debiti scaduti che la legge prevede quale contropartita per il lavoro svolto, ovvero per dare, in frode alla legge, una veste legalitaria all’azione criminosa, al fine di beneficiare dei vantaggi, in termini di tempistica e di conseguibilità del risultato, derivanti dal modus operandi intimidatorio ed estorsivo proprio della mafia.
massima di redazione ©
testo integrale
Consiglio di Stato Sez Terza sentenza 6560-2020