La normativa del servizio sanitario pubblico, nella parte in cui lo stesso è delegato a strutture private (art. 1, L. 23 ottobre 1992, n. 421 e art. 8, D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche), delinea una sequenza definita il regime delle 3 A –autorizzazione, accreditamento, accordo – che prevede l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e stabilisce le condizioni alle quali i soggetti autorizzati sono legittimati a chiedere l’accreditamento, che ha natura di provvedimento amministrativo, riconducibile al genus della concessione. In questa fase, l’accreditante e l’accreditato non sono su un piano di parità, e che il primo agisca jure imperii nei confronti dell’altro è confermato dalla permanenza, in capo all’accreditante, di una posizione di potere, da esercitare pure mediante la vigilanza sull’accreditato, dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell’accreditamento. La sfera d’influenza della pubblica amministrazione non si arresta al livello provvedimentale, ma dall’esercizio dello jus imperii passa al successivo esercizio del suo jus privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa. L’accordo tra l’ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato va inquadrato nell’alveo della transazione commerciale, di cui all’art.2, lett.a) d.l.vo n. 231/2002, tra un’impresa e una pubblica amministrazione, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo che l’ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere. Il contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l’obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l’ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore – che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l’insorgere del relativo credito – non è parte del contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato, secondo lo schema del contratto a favore di terzi. La connotazione di contratto ad esecuzione continuata ed a prestazioni corrispettive, comporta, dopo la stipulazione, l’accettazione di tutte le clausole, anche se predisposte dall’altro contraente, escludendosi l’operatività della riserva di esecuzione o l’acquiescenza, istituto di diritto amministrativo, e segnatamente una causa di conservazione soggettiva dell’atto amministrativo che dipende da un comportamento con cui il soggetto privato dimostra, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere d’accordo con l’operato della pubblica amministrazione.
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Corte Appello Bari sentenza 675-2021