Corte d’Appello di Bari, Sezione Specializzata in materia di Imprese, sentenza 10 marzo 2021 n. 402. Obblighi pecuniari del Comune nella gestione del ciclo dei rifiuti.

L’ordinanza del Sindaco, in qualità di organo straordinario con competenze ambientali su una pluralità di comuni, con cui si dispone il conferimento dei rifiuti prodotti nei rispettivi territori comunali presso l’impianto gestito da un operatore privato, obbligando lo stesso a ricevere i detti rifiuti alle stesse condizioni economiche praticate in un pregresso contratto d’appalto stipulato con il precedente gestore della discarica, va annoverata fra le fonti dell’obbligazione pecuniaria ex art. 1173, cod. civ. Oltre al contratto ed all’atto illecito, l’art. 1173, cod.civ., utilizza la locuzione omnicomprensiva “…ogni altro atto o fatto idoneo a produrle [le obbligazioni] in conformità dell’ordinamento giuridico”, in misura da ricondurre il titolo a fondamento di una obbligazione, anche di natura pecuniaria, in un provvedimento amministrativo. In difetto di contratto in forma scrittaad substantiam, requisito ineludibile per i rapporti con enti pubblici territoriali a norma degli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, il rapporto contrattuale può ritenersi instaurato per facta concludentia tra il gestore della discarica e l’ affidatario del servizio comunale di igiene urbana essendo quest’ultima estranea alla nozione di Pubblica Amministrazione in senso stretto.

 Artemisia Gentileschi

In coerenza con il principio generale di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti enunciato dall’art. 178 D.L.vo n. 152/2006, gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato, che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti, come stabilito dall’art. 188 D.L.vo n. 152/2006. Gravano sul Comune, quale titolare della gestione dei rifiuti prodotti nel proprio territorio gli oneri economici relativi all’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, comprensivo di tutte le attività connesse con i rifiuti, dalla raccolta al trasporto, dallo smaltimento al recupero, incluso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura, e ciò anche in coerenza con il principio in base al quale “chi inquina paga“, anche quando tale attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 183 D.L.vo n. 152/06, sia stata conferita a terzi. Anche in tale ultima ipotesi, il Comune, nella sua qualità di produttore e precedente detentore dei rifiuti, assume la veste, ex art. 188 D.L.vo n. 152/2006, di soggetto coobbligato solidale, con il detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato, relativamente al pagamento degli oneri concernenti l’attività di smaltimento, concretandosi una fattispecie di accollo cumulativo, (art. 1273, comma terzo, cod. civ.), cui è possibile derogare soltanto sulla base di clausole negoziali contenenti l’espressa dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario.

massima di redazione©

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Corte Appello Bari sentenza 402-2021

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