Corte d’Appello di Catania, I Sezione Civile, sentenza 11 marzo 2019 n. 562

Sussiste la responsabilità risarcitoria del Ministero della Giustizia, nei confronti di un istituto bancario, ove un ufficiale giudiziario, incaricato di un servizio pubblico, come quello di protesto, implicante in via normale la ricezione di valori e di somme di denaro versate da quei debitori che, scongiurando il protesto, paghino il dovuto nelle mani dell’ufficiale giudiziario, sia stato riconosciuto colpevole di peculato per l’illecita appropriazione delle somme incassate per conto della banca. Non si profila come imprevedibile il compimento da parte del pubblico dipendente di indebita appropriazione di denaro destinato all’istituto bancario, poiché il sistema di controlli sull’operato dei pubblici funzionari ed, in specie, degli ufficiali giudiziari– si pensi all’art.120 del DPR n.1229/59 recante l’Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari – prevede che il Presidente della Corte di Appello ed il Presidente del Tribunale, nell’esercizio della funzione di sorveglianza, eseguano ispezioni mensili per controllare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni. Al fine di inquadrare la responsabilità della p.a., in analogia a quanto previsto nei rapporti privatistici, va adottato il paradigma normativo di cui all’art.2049 c.c. che, prevedendo una responsabilità di natura oggettiva del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente, esime il giudice dalla ricerca di una colpa della p.a. che, peraltro, solo ponendo mente alla norma sopra richiamata e considerato il lungo arco temporale entro cui le illecite condotte del dipendente si sono consumate, sarebbe agevole, nel caso di specie, affermare in termini di culpa in vigilando. Il danno patrimoniale subito dalla banca va liquidato in misura corrispondente al valore nominale dei titoli consegnati per la levata del protesto e non restituiti e, trattandosi di anticipazione bancaria in favore del cliente debitore, la mancata restituzione da parte dell’ufficiale giudiziario dei titoli protestati o comunque impagati ha impedito alla banca di rivalersi delle somme anticipate nei confronti dei clienti.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Corte Appello Catania I sez civile  sentenza 562-2019

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