Corte d’Appello di Catania, Prima Sezione Civile, sentenza 23 novembre 2018 n. 2473

In un rapporto convenzionale di lottizzazione in cui la proprietà dell’impianto di depurazione – unitamente alle altre opere di urbanizzazione –   sarebbe passato nella proprietà del Comune alla scadenza del decennio dalla sua stipulazione, la gestione dell’impianto frattanto svolta dalla parte privata non può configurarsi, ai sensi degli artt. 2028-2032 c.c., in termini di negotiorum gestio, in quanto la sua applicazione indiscriminata si tradurrebbe nell’affidamento, alla libera iniziativa del privato – dell’an, del quando e del quomodo – dell’esercizio di qualsivoglia attività della Pubblica Amministrazione, in palese contrasto con l’art. 97 Cost. L’istituto della gestione degli affari altrui trova spazio nel diritto pubblico solo ove sussista un incontrovertibile impedimento all’esercizio delle competenze assegnate agli uffici pubblici e vi sia un esplicito riconoscimento dell’effettivo vantaggio conseguito, non potendosi altrimenti considerare inerzia, né impedimento a provvedere – absentia domini – il particolare modo di deliberare e operare delle persone giuridiche pubbliche, pur se suscettibile di causare ritardi contrastanti con le aspettative del beneficiario. La funzione igienico-sanitaria di carattere pubblico connaturata ad un impianto di depurazione incluso nella rete fognaria comunale esclude che il privato possa ricevere tutela dalla sua ingerenza nella gestione dell’impianto. Difetta il requisito della spontaneità dell’intervento del gestore, che la negotiorum gestio richiede, ove esso sia dettato dalla necessità di impedire l’interruzione del servizio. La mera tolleranza dello svolgimento dell’attività da parte del gestore non è indice dell’impedimento alla gestione da parte del Comune, né, tanto meno, dell’effettivo vantaggio conseguito dall’ente come espressione di recupero della discrezionalità amministrativa.

massima di Gloria Sdanganelli©

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Corte Appello Catania I sentenza 2473-2018

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