Corte d’Appello di Genova, Sezione Lavoro, sentenza 29 novembre 2017 n.478

E’ contraria al canone di buona fede e correttezza del datore di lavoro pubblico la sospensione provvisoria delle indennità relative alla posizione  di alta professionalità impiegato pubblicosul presupposto dell’affievolimento del rapporto fiduciario con la P.A. a causa di una condanna penale a carico del dipendente e dell’avvio di un procedimento disciplinare. Anziché incidere sulla parte economica correlata allo svolgimento delle funzioni inerenti all’incarico di alta professionalità, l’amministrazione avrebbe dovuto, a seguito dei fatti di rilievo penale e disciplinare, destinare il dipendente ad altro incarico, facendo venire meno il titolo per il riconoscimento dell’alta professionalità – in ordine al quale non sussiste il diritto del dipendente ad ottenerlo – e del pagamento della conseguente indennità.

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Corte d’Appello di Genova sez Lavoro n 478-2017

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