Corte d’Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, sentenza 22 settembre 2021 n. 1537. Riconoscimento del debito della pa e forma della manifestazione di volontà.

Affinchè la disciplina dettata dall’art. 1988 c.c. sia applicabile anche agli atti della Pubblica Amministrazione, un valido ed efficace riconoscimento di debito da parte dell’Amministrazione stessa richiede il rispetto delle forme prescritte per la relativa manifestazione di volontà, da ritenersi soggetta all’osservanza di tutti gli adempimenti richiesti dall’evidenza pubblica. La missiva con cui il dirigente amministrativo di un’azienda sanitaria, in riscontro alla messa in mora inviata dalla società creditrice, comunica  a quest’ultima la mancata adozione da parte dell’Ente di provvedimenti di liquidazione e di aver trasmesso copia del sollecito di pagamento al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza, non contiene alcuna promessa di pagamentoricognizione di debito, limitandosi il funzionario a prendere atto della richiesta di pagamento, cui non può attribuirsi la valenza di riconoscimento di debito, nel difetto di poteri di rappresentanza del predetto funzionario e della disponibilità del diritto in capo al medesimo.

massima di redazione

testo integrale

Corte Appello Palermo sez.II sentenza 1537-2021

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