Corte d’Appello di Palermo, Sezione I Civile, sentenza 15 marzo 2021 n. 374. Mancanza di impegno spesa e responsabilità personale dei funzionari della P.A.

Tiziano

Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l’ente locale senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica, che ovviamente impongono, a conclusione dell’iter, la forma scritta ad substantiam per la stipula), risponde – ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.L. n. 66 del 1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell’ente, essendo preclusa anche l’azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l’arricchito, ma anche verso persona diversa. La menzionata norma, avendo di mira l’equilibrio fra salvaguardia dell’interesse pubblico e tutela dell’affidamento incolpevole del privato contraente, si riferisce, sotto il profilo soggettivo, al ruolo in concreto svolto da tutti coloro che esplichino anche di fatto, funzioni che, per le loro obiettive caratteristiche, siano riconducibili a quelle di funzionario o amministratore, consentendo dunque un’interpretazione estensiva sganciata dal dato meramente formale della carica, ed evochi, sotto il profilo oggettivo, non soltanto l’attività di originario conferimento dell’incarico, ma anche quella di collaborazione alla materiale realizzazione delle prestazioni svolte, anche in termini di omesso controllo nel corso dell’espletamento della stessa (come suggerisce il termine “consentire”). Ne consegue l’assoluta ininfluenza della distinzione fra R.U.P. e Responsabile dell’Area Tecnica, dovendo essere presa in considerazione qualsivoglia effettiva attività di impulso nello svolgimento dei lavori demandati al professionista, nei cui riguardi risponde ciascuno dei dipendenti comunali, avvicendatisi ai loro predecessori, sui quali incombeva quanto meno l’onere di controllo degli atti concernenti il predetto incarico e, dunque, la verifica della stessa sussistenza del contratto, che avrebbe legittimato la prosecuzione delle attività del professionista dal momento della loro presa in carico e, in seguito, il pagamento dei previsti corrispettivi.

massima di Gloria Sdanganelli

testo integrale

Corte Appello Palermo Sez I civ. sentenza 374-2021

This Post Has Been Viewed 779 Times