
Il mandato di pagamento – ossia l’ordine impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l’attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso – costituisce un atto unilaterale preordinato all’adempimento dell’obbligazione, sicché la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio.
La produzione delle schermate del PC dell’Amministrazione, riguardanti la situazione contabile dei mandati di pagamento, non è, quindi, di per sé sufficiente a dimostrare i rapporti di dare/avere tra le parti, né a far emergere il corrispondente debito dell’Amministrazione a titolo di saldo di quanto ancora spettante al soggetto creditore per i progetti di formazione professionale da esso gestiti.
L’eccezione di compensazione con un controcredito vantato dall’Amministrazione Regionale per la restituzione dell’integrazione di altro finanziamento, trattandosi di compensazione cd. propria (nascente da autonomi rapporti giuridici), è tardiva se formulata per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
massima di redazione
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Corte Appello Palermo I sez civile sentenza 724-2022