Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, sentenza 17 luglio 2019 n.605. Prova del caso fortuito a carico del custode delle strade da cui derivi danno al fondo altrui

Giorgione

In tema di responsabilità civile per ad immobili causati dall’invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona circostante, l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche. Dimostrato in sede di consulenza tecnica il nesso di derivazione dei danni dal bene di proprietà dell’ente pubblico, per la regola della presunzione di colpa ex art. 2051 c. c. sarebbe spettato unicamente a quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità, con particolare riferimento, nel caso concreto, alla prova della portata eccezionale di un evento meteorico. Per superare la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2051 c. c. a carico del proprietario/custode, l’ente pubblico avrebbe dovuto fornire rigorosamente la prova liberatoria positiva del caso fortuito, inteso nel senso più lato, come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico (comprensivo anche della forza maggiore e/o del fatto del terzo), avendosi “caso fortuito” ogni qualvolta l’evento sia dovuto a forze incoercibili o imprevedibili della natura ovvero a un fatto inevitabile o imprevedibile di terzi.

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Corte Appello Reggio Calabria sentenza 605-2019

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