Corte d’Appello di Roma, Seconda Sezione Civile, sentenza 29 novembre 2022 n. 7688. Appalto di lavori, inadempimento, carenze progettuali, riserve, risoluzione, onere dell’appaltatore.

Bronzino

Senza sollevare alcuna riserva sul progetto e sulla sua completezza, l’impresa appaltatrice non può chiedere la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’Ente appaltante risalente alla fase progettuale, visti gli obblighi reciproci che incombono su entrambi le parti, committente ed appaltatrice, fin dalla fase della gara, precedente alla formulazione dell’offerta per l’affidamento dell’appalto, anche se il progetto esecutivo redatto dall’ente committente presenti una serie di gravi carenze –  assenza di un’analisi delle interferenze con i pubblici servizi  esistenti lungo il tracciato della fognatura da realizzare, il mancato rilevamento da parte della relazione geologica della presenza importante di banchi di roccia dura e la mancanza di tutte le autorizzazioni dei soggetti pubblici responsabili delle infrastrutture interferenti con la fognatura da realizzare – tali da impedire di considerare il progetto cantierabile e che difficilmente potevano essere ignorate dall’appaltatrice.

massima di redazione

testo integrale

Corte Appello Roma II sez civ sentenza 7688-2022

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