Corte d’Appello di Roma, Sezione Seconda Civile, sentenza 12 novembre 2024 n. 7104. Fermo amministrativo, autotutela, natura cautelare, provvisoria, compensazione credito, disciplina speciale.

Giovanni Boldini

Il fermo amministrativo, previsto dall’art. 69 r.d. n. 2440/1923, misura di autotutela dell’amministrazione statale, avente lo scopo di assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l’iter amministrativo procedimentale, necessariamente complesso e disciplinato da norme inderogabili e preordinate ad assicurare la regolarità contabile e la realizzazione delle entrate dello Stato, consente alla pubblica amministrazione, considerata in senso lato ed unitariamente – e non già quale singolo ramo di amministrazione – di opporre in compensazione non solo il credito facente capo alla singola amministrazione che ha adottato il provvedimento di fermo, ma anche quello di qualsiasi altra amministrazione dello Stato, che vanti nei confronti del medesimo soggetto ragioni di credito, ancorché privo di certezza, liquidità, esigibilità.

L’adozione di un provvedimento di fermo amministrativo comporta l’applicazione della disciplina sostanziale della compensazione, potendosi equiparare gli effetti del fermo a quelli derivanti dalla generale eccezione di compensazione che – anche nell’ambito dei rapporti tra privati (con dichiarazione da rendersi sia nel corso di un processo, sia al di fuori di stesso) – consente di sospendere l’adempimento di un debito in attesa dell’accertamento di un proprio controcredito, derivante da un diverso rapporto, al fine di evitare due distinti adempimenti e di garantire la concorrente estinzione delle poste reciproche, attive e passive.

Stante la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria, collegata per definizione a motivi di urgenza, il fermo amministrativo può essere adottato anche quando il credito dell’amministrazione sia contestato, ma sia ragionevole ritenerne l’esistenza, posto che suo presupposto normativo è, non già la provata esistenza del credito, ma la mera ragione di credito, la quale può derivare anche dall’inizio di un procedimento penale a carico del creditore che veda l’amministrazione stessa come parte lesa.

massima di redazione

testo integrale

Sentenza CORTE APPELLO ROMA II Sez n. 7104-2024

 

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