Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza 26 gennaio 2018 n.37

La costituzione di parte civile nel processo penale dell’Amministrazione danneggiata, produce effetti interruttivi della prescrizione, anche nei confronti della Procura della Corte dei Conti, sino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo.Le occasionali interferenze derivanti dalla possibilità che l’ordinamento giuridico consenta una pluriqualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione a fronte di un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente satisfattorio della pretesa esercitata, risolvibile secondo i principi della preclusione, ma non un problema di giurisdizione. L’occultamento doloso del danno, correlato alla condotta di cui all’art. 640 bis, c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) stante le acclarate modalità truffaldine della condotta contestata all’appellante, preclude il decorso del termine di prescrizione, prima che la Procura contabile, titolare dell’azione risarcitoria, abbia avuto conoscenza completa e qualificata dei fatti forieri di danno erariale, al punto da non poter attribuire rilevanza alla scoperta del danno ad opera di altri organi dello Stato. Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti – può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora artt. 94 e 95 c.g.c.), purché di tale utilizzazione fornisca adeguata motivazione.Ove il conseguimento del finanziamento pubblico sia il frutto di un’artificiosa e truffaldina simulazione di requisiti in verità insussistenti e dunque di un comportamento illecito che vizia tutto il programma di erogazione e sottrae pubblico denaro ad altre iniziative produttive e ad altri soggetti imprenditoriali, va esclusa la detraibilità dal danno di quella parte di finanziamento eventualmente utilmente impiegata.

massima di redazione ©

testo integrale

Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello,  sentenza 26 gennaio 2018,  n.37. Presidente: Calamaro; estensore: De Petris

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.576/2014 del 2.9.2014, la Sezione giurisdizionale per la Puglia, in totale accoglimento della domanda attrice, ha condannato “la ********** s.c.a.r.l., ora ******* s.r.l. in fallimento, ed il sig. **********al pagamento, in solido, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico della somma complessiva di € 1.440.596,50” oltre accessori di legge e spese del giudizio.

Da informativa della Guardia di Finanza di Lecce pervenuta il 10.3.2010, il Procuratore regionale aveva appreso che la **********, società cooperativa a mutualità non prevalente, trasformatasi in società per azioni “********** spa” dal 21/11/2005, era stata destinataria di due diversi finanziamenti pubblici di cui al decreto (nr. 127.437) del 05/08/2003 del Ministero delle Attività Produttive, rientranti nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000/2006 – P.I.A. Innovazione”, per complessivi € 2.086.167,62 richiesti ed ottenuti attraverso il ricorso a false fatturazioni dirette a mascherare lavori ed acquisizioni mai realmente effettuati e, pertanto, non ammissibili a finanziamento.

La vicenda aveva dato luogo all’apertura presso il Tribunale di Lecce del procedimento penale n. 8307/06 nel corso del quale era stata emessa, a carico di ********** Francesco, amministratore unico della predetta società, ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 640 bis del c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Con sentenza n. 206/12 emessa in data 5 giugno 2012 (impugnata dal **********), il Tribunale di Lecce – Sezione staccata di Maglie, aveva dichiarato **********colpevole del reato ascrittogli (di cui al capo di B della richiesta di rinvio a giudizio) condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al “risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Ministero dello Sviluppo Economico da liquidarsi in separata sede”. Anche la società ********** spa, già ********** scarl, era stata dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo contestato dal requirente penale (ex artt. 10-11 d.lgs. 231/2001) e condannata al pagamento della relativa sanzione pecuniaria.

Sulla base delle risultanze penali e della citata sentenza di condanna, il primo giudice è pervenuto alla condanna in solido dei convenuti ravvisando a loro carico tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, reputando altresì infondata l’eccezione di prescrizione del danno dagli stessi opposta.

Avverso la sentenza (a quanto consta, notificata il 18.9.2014), il ********** ha interposto appello (notificato il 13.11.14 e depositato il 12.12.14) per i motivi che di seguito brevemente si riassumono:

  1. erroneità della sentenza per aver disatteso l’eccezione di prescrizione. Assume l’appellante che l’avvenuta costituzione di parte civile dell’Amministrazione nel processo penale sia inidonea ad interrompere la prescrizione nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, stante l’autonomia dei giudizi;
  2. nel merito, lamenta l’assenza di prova dei fatti contestati per aver il primo giudice basato il proprio convincimento esclusivamente sulla sentenza penale non definitiva, senza procedere ad una autonoma e diversa valutazione delle risultanze di causa e, soprattutto, sulla base di prove diverse. Ha dedotto che essendo la società l’unica beneficiaria del finanziamento, non potesse ascriversi all’amministratore della stessa alcuna responsabilità personale, ventilando altresì l’insussistenza della giurisdizione contabile anche nei suoi riguardi. Ha censurato altresì il mancato uso del potere riduttivo.

Ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione dell’azione di responsabilità; “in subordine, rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 2, legge 20/94”; in ogni caso, rigettare la domanda per difetto di prova; in subordine, ridurre la condanna “all’effettivo danno subito dall’erario certamente non pari all’ammontare dell’intero finanziamento, con l’esercizio nella sua massima estensione del potere riduttivo”.

In data 11.10.2017 la Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni, confutando nello specifico e con articolate argomentazioni e richiami giurisprudenziali anche della Corte di Cassazione, tutti i motivi d’appello e concludendo per il rigetto dello stesso con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.

All’udienza odierna le parti presenti hanno insistito nelle rispettive tesi concludendo come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e va respinto.

  1. 1. Col primo motivo l’appellante reitera l’eccezione di prescrizione del danno lamentando, nello specifico, che il giudice di prime cure abbia considerato la “costituzione di parte civile del ministero avvenuta nell’ambito del processo penale atto idoneo ad interromperla”. In particolare, la Procura contabile “che pure ha poteri e mezzi per emettere atti idonei ad interrompere la costituzione di parte civile, non puòavvalersi di un atto utilizzato da altro soggetto ed in altro ambito, pena la duplicazione dei giudizi”, con evidente rischio di “bis in idem sicchè la parte privata sarebbe esposta ad una doppia condanna”.

Conclusivamente, l’appellante ribadisce il proprio convincimento sulla “inidoneità dell’atto di costituzione di parte civile ad interrompere la prescrizione nell’ambito del giudizio di responsabilità” e, nel caso in cui “tale convincimento dovesse essere condiviso anche dal giudice d’appello”, chiede “anche l’esame delle singole eccezioni sulla prescrizione espresse in primo grado e non esaminate dal primo giudice, ivi inclusa la eccezione di illegittimità costituzionale”.

Osserva preliminarmente il Collegio che il motivo di gravame, per come formulato, appare delimitato alla impugnazione della sola statuizione (contenuta nel capo decisionale “2.a” della parte in “diritto” inerente la delibazione dell’eccepita prescrizione) relativa alla costituzione di parte civile cui il giudice ha attribuito effetti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, atteso che solo sul punto specifico è stata formulata apposita doglianza e censura nell’atto di appello.

Ebbene, tanto premesso, osserva il Collegio in conformità a quanto condivisibilmente affermato dal primo giudice, che la giurisprudenza consolidata di questa Corte attribuisce alla costituzione di parte civile, nel processo penale,dell’Amministrazione danneggiata, effetti interruttivi della prescrizione sino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo penale (ex multiis, v. Sez. 1^ App. n. 533/2017, Sez. 2^ App. n. 41/2017, n. 750/2017, Sez. 3^ App. 335/2010, n.782/2013, SS.RR. n. 8/QM/2004)

Le stesse Sezioni Riunite pur nel dichiarare l’inammissibilità della relativa questione di massima per assenza di contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno ribadito e condiviso l’orientamento maggioritario e prevalente delle Sezioni d’appello secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale “determina l’interruzione del decorso prescrizionale anche nei confronti della Procura della Corte dei Conti (oltreché, naturalmente, dell’Amministrazione danneggiata)”. E hanno anche rilevato in relazione alla tassatività dei mezzi interruttivi della prescrizione quali previsti dagli artt. 2943 e 2944 c.c., che “gli atti giudiziali e cioè introduttivi di un giudizio e destinati a protrarsi nel tempo hanno, in ragione del disposto di cui all’art. 2945 comma 2 c.c., – oltre all’efficacia interruttiva istantanea, essendo indici della vitalità del diritto che si vuol far valere – anche un’efficacia permanente, per cui la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato, in senso sostanziale, la sentenza definitoria del processo, dato che la volontà interruttiva dell’attore è sempre attuale sino a che egli coltivi il giudizio” (SS.RR. n. 8/QM/2004).

Quanto al paventato rischio di conflitti di giudicato e di “bis in idem”, rileva il Collegio che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato e ribadito l’esistenza di una reciproca autonomia ed indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro (Cass. SS.UU. n. 22114/2014, n. 64/2014, n. 63/2014, n. 11/2012, n. 27092/2009). È stato altresì affermato che le occasionali interferenze derivanti dalla possibilità che l’ordinamento giuridico consenta una pluriqualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali (v. Sez. 2^, sent. n. 245 del 2015), pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione a fronte di un titolo giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente satisfattorio della pretesa esercitata, risolvibile secondo i principi della preclusione, ma non un problema di giurisdizione (Cass. SS.UU. 8927 del 2014, richiamata da 2^ app. n. 246/2017).

Quindi, in via di principio, alcuna preclusione all’azione del requirente contabile consegue dall’avvenuta costituzione di parte civile della P.A. danneggiata nel processo penale. Possibili effetti, incidenti esclusivamente sull’interesse ad agire del requirente, potrebbero aversi solo a seguito di una eventuale condanna, da parte del giudice penale, al risarcimento dei danni in favore dell’Amministrazione, ove il titolo giudiziario venisse concretamente eseguito con integrale ristoro del danno.

Nel caso di specie, invece, il giudice penale (Trib. Lecce, sez. dist. Maglie, sent. 206/2012 del 5.6.2012) ha pronunciato solo una condanna generica del ********** al risarcimento del danno in favore del MISE “da liquidarsi in separata sede”, sicchè non essendovi prova in atti della effettuata liquidazione e del concreto introito delle somme al bilancio dell’Amministrazione danneggiata, il paventato pericolo (peraltro, solo astratto) di “bis in idem” deve reputarsi inesistente anche in concreto (per un caso simile, cfr. 1^ App. 206/17).

Pertanto, nel confermare sul punto specifico l’impugnata sentenza, il Collegio ritiene che l’azione risarcitoria sia stata tempestivamente esercitata dal Procuratore Regionale. Ed invero, benché l’iter logico giuridico posto a base del rigetto dell’eccezione di prescrizione non sia stato, nel complesso, specificamente censurato dall’appellante che, nel gravame, ha limitato le proprie doglianze -come innanzi detto- alla sola valenza interruttiva della costituzione di parte civile senza formulare alcun’altra critica, in parte qua, all’impugnata sentenza, nondimeno occorre precisare quanto segue.

Non è revocabile in dubbio che, in fattispecie, ricorra di un occultamento doloso del danno stante le acclarate modalità truffaldine della condotta contestata all’appellante, quale emergente dagli atti di causa (come di seguito si dirà). Quanto all’individuazione temporale della scoperta del danno da parte del Requirente contabile, le evidenze documentali confermano che solo in data 10 marzo 2010 (di ricezione della denuncia di danno erariale del 24 febbraio 2010 della Guardia di Finanza, Compagnia di Lecce, contenente in allegato, la richiesta di rinvio a giudizio del 2.4.2008 del PM penale) il titolare dell’azione risarcitoria ha avuto conoscenza completa e qualificata dei fatti forieri di danno erariale. Nè v’è prova dell’esistenza di atti antecedenti altrettanto idonei a disvelare compiutamente i fatti di causa, atteso che non risulta che la richiesta del PM penale (del 27.3.2007) ex art. 291 c.p.p., di misure cautelari a carico del ********** (allegata in copia dal convenuto nel giudizio di primo grado), nè l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che ne è seguita (di cui non v’è copia agli atti, essendosi l’interessato limitato a darne atto nella memoria di costituzione) sia stata comunicata al PM contabile o all’amministrazione danneggiata. Altrettanto dicasi per la richiesta di rinvio a giudizio (dell’aprile 2008) che, per quanto innanzi detto, era allegata alla denuncia di danno erariale della G.D.F. e, pertanto, è stata conosciuta dal Requirente contabile solo unitamente ad essa (nel marzo 2010). Peraltro, non pare inutile rilevare che, quand’anche la stessa fosse stata -in ipotesi- comunicata al titolare dell’azione erariale o alla PA danneggiata, nell’imminenza della sua adozione (2.4.2008), non avrebbe comunque comportato gli invocati effetti estintivi atteso che, anche rispetto a tale data (ove assumibile come dies della scoperta del danno), l’invito a dedurre risulta tempestivamente notificato (27.3.2013), come correttamente evidenziato dalla Procura Generale nelle conclusioni scritte.

Ciò stante, ritiene altresì il Collegio che l’eccezione di legittimità costituzionale (non scrutinata dal primo giudice, benché riportata nella parte in fatto della sentenza) dell’art. 1, comma 2, legge 20/94, debba dichiararsi priva del requisito della “non manifesta infondatezza” richiesto dall’art. 1 legge 1/1948 per la sua rimessione alla Corte Costituzionale.

Secondo l’appellante, la suindicata norma sarebbe sospetta di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, se interpretata nel senso che la “scoperta” del danno debba riferirsi necessariamente al soggetto che dispone dell’azione di responsabilità e non anche agli “altri organi dello Stato ovvero dell’ordinamento a ciò preposti” (v. memoria di costituzione in primo grado).

Occorre considerare che, secondo la prevalente giurisprudenza contabile, la norma denunciata dall’appellante sarebbe riconducibile alla disposizione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. (sia pure con le dovute differenze, v. sent. 2^ Sez. app. n. 641/2013, n. 416/2013). Ebbene, in base a detta norma, la scoperta del dolo (consistente nell’occultamento “dell’esistenza del debito” da parte del debitore) deve intervenire ad opera del creditore, atteso che la disposizione contempla le cause di “sospensione della prescrizione” (sezione II, capo I, titolo V, c.c.) nei “rapporti tra le parti”.

Ritiene il Collegio che, analogamente, nel giudizio contabile la scoperta dell’occultamento doloso del danno non possa che collegarsi esclusivamente al titolare del diritto sostanziale (P.A. creditrice) o dell’azione giudiziaria (PM contabile), stante la peculiarità ordinamentale che contraddistingue il giudizio contabile rispetto a quello civile dove, di regola, i due titolari coincidono nello stesso soggetto persona fisica (o giuridica). Ne consegue che non potrebbe attribuirsi rilevanza alcuna alla circostanza che la scoperta del danno avvenga ad opera di “altri organi dello Stato”, trattandosi comunque di soggetti terzi, estranei rispetto alla PA danneggiata e al PM contabile quali titolari, in via esclusiva, dei rispettivi innanzi delineati diritti in tema di risarcimento di danno erariale.

  1. 2. Col secondo motivo l’appellante reitera le difese già svolte in primo grado, lamentandone il mancato esame da parte del primo giudice che avrebbe fondato il suo convincimento esclusivamente sulla base degli atti penali e, soprattutto, di una sentenza penale non ancora definitiva, senza procedere ad un’autonoma istruttoria. Dubita altresì, l’appellante che la società possa essere attratta dal giudizio contabile solo perché destinataria di risorse pubbliche e che l’amministratore possa essere chiamato a risponderne personalmente ancorché non “legato stabilmente con l’ordinamento pubblico”. Inoltre, il danno erariale non avrebbe potuto “essere pari alle singole irregolarità individuate … dal momento che il programma è stato realizzato” e, in ragione di ciò, avrebbe dovuto farsi uso del potere riduttivo.

Ritiene il Collegio che tutte le suindicate censure siano state compiutamente esaminate e motivatamente disattese dal primo giudice con argomentazioni logico giuridiche che si condividono pienamente.

Quanto all’utilizzabilità delle risultanze del giudizio penale, ma anche degli atti delle indagini preliminari (v. 1^ App. n.18/2012), basti ricordare che la giurisprudenza d’appello di questa Corte ha più volte chiarito che, pur in assenza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, il giudice può acquisire fatti e documenti formati in sede penale e valutarli liberamente (ex multis: Seconda Sezione n. 285 del 2003, Appello Sicilia n. 66 del 2004, Terza Sezione n. 371 del 2005, Prima Sezione n. 516 del 2011 etc.). Come già affermato da questa Sezione (v. 2^ sez. App. 246/17), sono ammissibili nel giudizio di responsabilità anche le prove c.d. atipiche, non sussistendo nell’ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003; Corte conti, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 e n. 1101 del 2016), realtà confermata per il giudizio di responsabilità dall’art. 94, comma 4, del c.g.c.

In tema di prove, infatti, il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti – può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora artt. 94 e 95 c.g.c.), purché di tale utilizzazione fornisca adeguata motivazione” (v. 2^ sez. App. 246/17 che richiama, da ultimo, v. Cass. n. 626 del 2016; Cass. n. 840 del 2015).

Nel caso all’esame, il giudice di prime cure ha dimostrato di aver fatto buon governo dei principi sopra richiamati nel ritenere, in base a tutti gli elementi indiziari acquisiti al giudizio contabile, la sussistenza dei fatti – sotto il loro profilo storico materiale – addebitati all’odierno appellante, ma compiendo un’autonoma valutazione, sul piano giuridico, delle conseguenze che da tali fatti materiali derivano alla stregua delle norme che disciplinano la responsabilità amministrativa, affermandone – con motivazione immune da censure – la rilevanza ai fini dell’accertamento del danno al medesimo ascritto. Ed invero, appaiono difficilmente contestabili nella loro realtà storico-materiale tutti i fatti illeciti ascritti all’appellante (di cui al capo di imputazione sub B della richiesta di rinvio a giudizio del PM penale), attese le motivazioni della sentenza penale di primo grado che ha avvalorato: 1) l’artificioso e truffaldino utilizzo da parte dell’appellante -al precipuo scopo di ottenere la tranche di finanziamento-  della fattura n.3 del 31.1.2005, emessa dalla società FDT, nonostante la chiara consapevolezza “di non poter adempiere (a quel contratto) e la provata (…) ricezione della nota di credito che annullando la fattura medesima, ha di fatto reso quel documento giuridicamente inesistente” (sent. pen., pag. 18); 2) il fraudolento utilizzo -al medesimo fine di cui sopra- della fattura emessa nei confronti dello stesso **********, dalla Agristudio s.r.l., società cessata 10 anni prima (e priva ormai di partita IVA, chiusa il 31.12.1995) e, dunque, giuridicamente inesistente alla data di emissione del titolo; 3) la falsità delle annotazioni sul registro presenze -inviato alla Banca concessionaria ai medesimi fini di cui sopra- del personale impegnato nell’attività di formazione, falsità pienamente comprovata nel processo penale, anche a mezzo della prova testimoniale (v. pag.19 sent. pen.). Da tali fatti integranti evidenze oggettive non solo penalmente rilevanti (che hanno comportato la condanna del ********** alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 640 bis c.p.), il giudice contabile ha tratto il convincimento, in via del tutto autonoma, della sussistenza di tutti gli elementi integranti la responsabilità ammnistrativa a carico dell’appellante dandone compiutamente e motivatamente atto in sentenza.

D’altronde, non v’è traccia agli atti di causa dello stato attuale (di pendenza o meno) e degli eventuali esiti del giudizio penale d’appello, né la difesa dell’appellante che verosimilmente avrebbe potuto nutrire un interesse in tal senso, ha ritenuto di offrire sul punto delucidazioni al Collegio durante l’udienza di discussione cui, pure, è intervenuta.

Inoltre, non corrisponde a verità che l’impugnata sentenza sia pervenuta alla condanna “senza esaminare le difese del dott. **********”, avendo viceversa, il primo giudice espressamente dichiarato, ripetutamente, di non condividerle, soffermandosi nello spiegarne le ragioni in più pagine (da pg. 25 a 27) e con argomentazioni puntuali ed immuni di vizi logico-giuridici che questo giudice pienamente condivide.

Anche con riferimento alla ventilata eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti della società e dello stesso appellante, il primo giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul punto specifico (SU nn.14825/08 e 10063/2011) e al quale questa Sezione non può che fare rinvio ex art. 17 n.a. CGC.

È stato infatti più volte riconosciuto che la giurisdizione contabile sussiste anche “per l’azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società a favore della quale il contributo pubblico sia stato erogato”, ma direttamente di chi abbia di fatto agito per conto della società beneficiaria del finanziamento. Poiché infatti “il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiaria) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità” (Cass. SS.UU. n. 5019/2010; cfr., ex multiis, Cass. SS.UU. n. 295/2013, n. 1774/2013, n. 17660/2013, 2^sez. App. 248/17).

Quanto all’importo del danno addebitato e pari all’intero finanziamento indebitamente erogato, l’appellante ribadisce che la condanna avrebbe dovuto essere limitata all’importo “non utilizzato ai fini propri del finanziamento”. Anche tale contestazione è stata puntualmente disattesa in sentenza avendo il giudice ritenuto che “l’acclarata insussistenza delle condizioni di finanziabilità con riferimento alle fatture suddette ed alla scheda di rendicontazione delle spese per lo sviluppo del personale, esibite dall’impresa, non possa che travolgere, sotto il profilo funzionale, l’intera iniziativa. Invero il programma di attività per la gran parte non è stato realizzato con le modalità specificamente assentite ed il conseguimento dell’erogazione del finanziamento relativo al 1° SAL, costituisce, quindi, frutto di un’artificiosa e truffaldina simulazione di requisiti in verità insussistenti e dunque di un comportamento illecito che vizia anche l’erogazione degli acconti, sottraendo del pubblico denaro ad altre iniziative produttive e ad altri soggetti imprenditoriali che avrebbero invece effettivamente realizzato il programma di interesse pubblico”.

Nel condividere il suddetto iter motivazionale, rileva il Collegio che in tal senso è l’orientamento maggioritario della giurisprudenza d’appello che esclude la detraibilità dal danno di quella parte di finanziamento eventualmente utilmente impiegata poiché “l’accesso alle contribuzioni pubbliche implica il rispetto delle prescrizioni concessorie volte ad assicurare che il denaro pubblico sia effettivamente utilizzato per il raggiungimento del programma perseguito con quelle erogazioni. In particolare, non può invocarsi la libertà imprenditoriale su questioni che costituiscono elemento qualificante e specifico della concessione, relativamente alle quali, proprio per la natura essenziale che rivestono, è previsto che una qualunque modifica rispetto al programma sia previamente autorizzata dalla pubblica amministrazione concedente” (v. 2^ app. n.114/2015). È stata altresì affermata “la sussistenza del danno erariale pur a fronte della realizzazione del progetto industriale finanziato con il contributo pubblico” (v. 1^ app. n. 9/2016) atteso che “l’indebita percezione o un utilizzo non conforme ai programmi di dette somme, costituisce danno non solo per l’ente erogante ma per la stessa comunità che risulta in tal modo privata di un corretto apporto finanziario al proprio sviluppo economico” (v. 1^ app. n. 27/2016).

Infine, come correttamente evidenziato in sentenza, il contegno palesemente doloso dell’appellante preclude l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

Conclusivamente, l’appello deve essere respinto e l’impugnata sentenza confermata.

Le spese di lite come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante ex art. 31 CGC.

P.Q.M.

la Corte dei conti, 2^ Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

– rigetta l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

– condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in €_160,00 (CENTOSESSANTA/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017.

L’Estensore                                                                 Il Presidente

Luisa de Petris                                                          Luciano Calamaro

F.to Luisa de Petris                                                F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 26 GEN. 2018

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