L’art. 100 Cost., assegna alla Corte dei conti – quale organo magistratuale terzo e indipendente – il controllo preventivo a tutela dell’interesse generale alla legittimità dell’attività pubblica ivi compresa quella ad oggetto provvedimenti relativi a investimenti pubblici infrastrutturali, con particolare riguardo all’importanza strategica del Ponte sullo Stretto e alle risorse pubbliche ad esso destinate, al fine di intervenire, preventivamente, su aspetti procedurali suscettibili di incidere, negativamente, sulla realizzazione dell’opera, una volta avviata.
L’iter procedurale di approvazione della delibera CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 41/2025 (Ponte sullo Stretto), di cui si ravvisa l’incoerenza con il riparto di competenze e la doverosa distinzione tra attività di indirizzo politico e attività amministrativa, richiede l’adozione separata della deliberazione del Consiglio dei ministri e di un atto amministrativo, espressione della discrezionalità necessaria a valutare e comporre gli interessi pubblici sottesi, alla luce delle conoscenze tecniche richieste dal caso. Nell’ambito di detta cornice, il Consiglio dei ministri adotta una scelta politica consapevole, in quanto supportata da una previa decisione amministrativa, ovvero, nel caso la deliberazione avesse preceduto detta valutazione tecnica, avrebbe fornito la linea da seguire nell’adozione dell’atto amministrativo.
Le considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica – che consentono di prescindere dall’acquisizione di formale parere della Commissione europea e di far ricorso a mera informativa in favore della stessa – risultano prive di adeguata istruttoria da parte delle strutture tecnico-amministrative dei ministeri competenti, né risultano validate da organi tecnici e corroborate da adeguata documentazione.
Si rimarca la necessità di definire, in modo corretto e completo, sia gli impatti sui siti protetti, sia l’interesse pubblico prevalente, nel rispetto principio di precauzione, e dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva europea Habitat.
La delibera CIPESS si limita a prendere atto, sotto l’aspetto finanziario, del costo totale dell’opera, ma non svolge alcuna considerazione in ordine alla procedura di aggiornamento dei costi, con particolare riguardo al compiuto rispetto dei presupposti di cui all’art. 72 della direttiva 2014/24/UE 72 da cui discende la necessità di un nuovo confronto concorrenziale, essendo intervenute nell’originario programma contrattuale modificazioni, oggettive e soggettive, di favore per i soggetti aggiudicatori, talché l’operazione economica entro cui si collocano i rapporti negoziali differisce, in maniera significativa, dall’originario contratto del 2006.
Un contratto pubblico riprende vita, e non solo efficacia, non automaticamente sulla base dell’intervento del legislatore, ma a seguito di una nuova manifestazione di volontà delle parti contrattuali – consacrata nell’atto aggiuntivo reso inter partes ai sensi del disposto di cui all’art. 4 del d.l. n. 35/2023 – la cui validità deve, pertanto, essere vagliata alla luce dell’attuale quadro normativo di riferimento, nazionale ed eurounitario.
Poichè alla delibera del CIPESS non può riconoscersi valenza sostitutiva assoluta rispetto a ogni altra autorizzazione, approvazione o parere, occorre l’adozione di un provvedimento amministrativo di classificazione formale del Ponte come collegamento, essendo inidonea la qualificazione, quale strada extraurbana.
massima di redazione
testo integrale
Corte Conti delibera_19_2025_Ponte stretto Me
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona (Genesi, I, 31).