Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Calabria, sentenza 12 aprile 2017 n.88

Non risponde di danno erariale per mancanza dell’elemento della colpa grave, il consigliere regionale capogruppo che, a fronte di rimborsi irregolari – accertati dalla sezione di controllo della Corte dei Conti – delle spese sostenute dal gruppo consiliare di appartenenza, pur non avendo adempiuto l’obbligo di restituzione previsto dalla legge statale (art.1, comma 12, d.l. 174/2012) abbia goduto di una legge regionale sopravvenuta in cui era prevista l’estinzione del proprio obbligo redibitorio mediante compensazione con il mancato utilizzo dei fondi previsti per i gruppi consiliari negli anni successivi. Consiglio reg calabriaDetta circostanza non consente di muovergli il rimprovero di aver gravemente trascurato il proprio dovere di restituzione e neanche di aver agito contra legem, in quanto la vigenza di una disposizione normativa che consente la compensazione nelle modalità innanzi evidenziate, al posto della restituzione da parte del responsabile del gruppo consiliare, ha di fatto legalizzato la condotta del convenuto. Nel contrasto fra una disposizione resa in sede di potestà legislativa regionale esclusiva rispetto a quella statale che regola analoga materia, prevale la prima atteso che le norme regionali hanno valore di legge ordinaria con un’efficacia limitata solo al territorio regionale e che, nelle materie non riservate dalla Costituzione alla potestà legislativa Statale o alla potestà concorrente ( art. 117), la legislazione spettante alle Regioni è di tipo primario, ossia non limitata dai principi fondamentali della legislazione statale ma solo dal rispetto della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. A cagione delle guarentigie costituzionali previste dall’art. 122 della Cost., nessun sindacato giurisdizionale è ammesso sui consiglieri regionali riguardo ai voti dati ed alle opinioni espresse nell’esercizio delle loro attribuzioni, in ordine alla condotta che ha spinto i consiglieri ad approvare la legge regionale da cui ha tratto vantaggio processuale il consigliere regionale convenuto

testo integrale

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Calabria, sentenza 12 aprile 2017 n.88. Presidente: Bombino; relatore: Contino

SENTENZA

Nel  giudizio di responsabilità, iscritto al n.20811 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione  della Corte dei Conti nei confronti di ******* *******,   nato a San Marco Argentano il 18.10.1954  ed ivi residente , rappresentato e difeso dell’avv.*** **** con studio in Cosenza alla P.zza F. L. Gullo n. 88, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0984390898, ovvero al seguente indirizzo pec : vittorio.gallucciavvocaticosenza.it;

Visto l’atto di citazione, depositato in segreteria il 29.12.2015;

Uditi, nella pubblica udienza del 17.1. 2017 il giudice relatore Ida Contino, il p.m. d’udienza nella persona del Procuratore Regionale, Cons. Rossella Scerbo e l’avv. ******.

FATTO

Con atto di citazione del 30.12.2015, la Procura Regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il sig. ******* *******, nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Gruppo Consiliare “Insieme per la Calabria” al Consiglio Regionale per sentirlo condannare al pagamento di € 17.793,24 a titolo di risarcimento del danno nei confronti della Regione Calabria.

La citazione è scaturita dalla delibera n. 26 dell’8/28.5.2014 della Sezione di controllo per la Regione Calabria, e ampiamente diffusa dai mass media locali, con la quale è stata dichiarata l’irregolarità di parte delle spese sostenute dai gruppi consiliari del Consiglio Regionale della Calabria.

In particolare, per quanto riguarda il gruppo  Insieme per la Calabria, è stata dichiarata irregolare la spesa di €  92.316,66 di cui € 72.227,42 per spese di personale, € 9.050,75 per consulenze ed incarichi, € 343,00 per spese telefoniche, € 8.940, 24 per altre spese ed € 1.705,25 per spese logistiche.

Le SS.RR. in speciale composizione, adite ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d.l. 91/2014, conv. in l. 196/2014, con riferimento al gruppo Insieme per la Calabria  hanno dichiarato la regolarità della rendicontazione per € 74.523,142 e l’irregolarità per la somma di € 17.793,24.

Con nota dell’8/6/2015, l’organo inquirente ha chiesto al Presidente del Consiglio Regionale notizie in ordine alla restituzione, da parte di ciascun gruppo, degli importi dichiarati irregolari.

Con nota del 22.6.2015, il Presidente del Consiglio, in riscontro alla richiesta,  ha trasmesso le delibere n. 36 e 37 del 10 giugno 2015 dalle quali, secondo la prospettazione attorea,  è risultato che, in attuazione  a quanto previsto dall’art. 7, comma 5 ter  e 5 quater, la restituzione delle somme non discaricate è avvenuta mediante compensazione con i contributi per le spese di funzionamento assegnate a tutti i gruppi consiliari negli anni 2012, 2013 e 2014 , restituiti negli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015.

In particolare, con la delibera n 36 del 10 giugno 2015, l’Ufficio di Presidenza del consiglio regionale della Calabria ha deliberato l’estensione del giudicato delle sentenze n. 40,41,42, 43 e 45/2014 e 5/2015 delle Sezioni Riunite a tutti i gruppi consiliari, compresi quelli che non avevano proposto appello avverso la delibera n. 26/2014, considerando così regolari tutte le spese per il personale a progetto (ritenute, invece, irregolari, dalla sezione controllo territoriale ).

Con la delibera  n. 37, sempre del 10.6.2015, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale “, invece,  ha preso atto che per le spese effettuate dai gruppi consiliari, relative agli anni 2013 e 2014, e dichiarate irregolari, il recupero mediante compensazione si è concretizzato già nell’anno 2014, a conclusione della IX legislatura regionale , sia mediante la restituzione dei fondi erogati per le spese di funzionamento, sia mediante il non utilizzo dei fondi del personale, di cui all’art. 4 bis della l.r. 13/2002”.

Secondo l’assunto attoreo la compensazione effettuata con le modalità indicate nella delibera n. 37/2015 presenta plurimi elementi di illegittimità  per cui l’obbligazione restitutoria intestata al Presidente del gruppo consiliare regionale “Insieme per la Calabria” non deve e non può ritenersi legittimamente estinta con conseguente insorgenza di ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile.

In via subordinata, la Procura,  ove il Collegio non ritenesse di concordare sul mancato perfezionamento della compensazione e sulla inammissibilità dell’estensione del giudicato, chiede che la Sezione sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5 ter e 5 quater della l.r 13/2002 per contrasto con gli art. 117,comma 2  e comma 3 e art.  119 della Costituzione.

Con memoria del 24 gennaio 2017, si è costituito l’avv. Vittorio Gallucci nell’interesse e per conto del convenuto ******* eccependo in via preliminare la inammissibilità della domanda. In proposito rileva che con la sentenza n. 40 /2014, le SS.RR. hanno già emesso un giudizio prognostico sulla condanna dell’odierno convenuto.

Eccepisce altresì la illegittima applicazione retroattiva delle linee guida di cui al DPCM 21.12.2012 per le spese sostenute prima del febbraio 2013.  Secondo l’assunto attoreo, infatti, il controllo sull’inerenza delle spese alle finalità del gruppo consiliare è stato introdotto con il d.l. 174/2012 convertito in l. 213/2012 e successivamente disciplinato dal decreto 21.12.2012, entrato in vigore appunto il 17.2.2013.

Eccepisce ancora l’insussistenza del dolo e della colpa grave in ordine alle spese dichiarate irregolari.

Infine oppone l’avvenuta restituzione mediante compensazione ai sensi dell’art. 7, comma 5 della l.r.13/2002 e quindi la correttezza dell’operato del proprio assistito.

All’odierna udienza, il Pubblico ministero nella persona del Procuratore Regionale Cons. Rossella Scerbo argomenta con puntualità tutte le contestazioni formulate in citazione e conclude chiedendo l’accoglimento dell’atto introduttivo; il difensore insiste sulla inammissibilità della citazione evidenziando che vi è stata già una sentenza delle SS.RR  in speciale composizione che ha deciso proprio ai fatti di che trattasi. Insiste altresì sulla correttezza della spesa e sulla correttezza dell’operato del proprio assistito. Conclude chiedendo la reiezione della domanda.

La causa è posta in decisione.

DIRITTO

1) Premessa

La questione posta al vaglio del Collegio, per come prospettata dalla Procura in atto di citazione,  e ribadito in sede di discussione, attiene ad una ipotesi di danno erariale scaturito dalla mancata restituzione alla Regione Calabria  delle somme spese dal gruppo consiliare “Insieme per la Calabria”, giudicate  irregolari dalla  sentenza n. 40 del 17.9.2014 dalle SS.RR. in composizione speciale.

A parere di parte attrice infatti, la mancata restituzione  o meglio “l’inesatto adempimento dell’obbligo di restituzione” ( in questi termini si esprime  a pag. 7 dell’atto di citazione) previsto dall’art. 1, comma 11 e 12 del d.l. 174/2012, convertito in legge n. 231 del 7.12.2012), ha determinato una ingiustificata   diminuzione patrimoniale a carico della regione Calabria nel cui bilancio avrebbe dovuto confluire l’integrale importo delle spese dichiarate irregolari.

2) Giurisdizione

Poiché il convenuto non ha opposto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, si conferma quanto già affermato in proposito  dalla Procura, evidenziando tuttavia   la ormai indiscussa competenza cognitiva della Corte dei conti nella materia; in proposito si richiamano le note  argomentazioni svolte dalle SS.UU della Cassazione  ove  è chiarito che nessun parallelismo è ipotizzabile tra le garanzie riconosciute alle camere parlamentari e quelle dei consigli regionali; e  che l’immunità riconosciuta ai consiglieri regionali opera esclusivamente  a tutela dell’esercizio delle funzioni primarie (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l’organo di rappresentanza è investito ma non esclude  il generale criterio di  sottoposizione dei consiglieri alla giurisdizione della Corte dei conti. ( SS.UU.della Cassazione,  sent.  n. 8077/2015 n. 23257/2015).

Peraltro, così come ricordato in citazione, proprio in coesione alle testè richiamate pronunce della Cassazione, le SS.RR. della Corte dei conti hanno affermato che  “il principio dell’autonomia dell’organo regionale non incide sull’obbligo di rispettare li vincolo di destinazione dei contributi erogati, la cui violazione può essere accertata in sede giurisdizionale nei confronti del responsabile, non essendo ravvisabile al riguardo alcun profilo di immunità” (SS.RR. Corte dei conti, sentenza n. 30/2014).

3)  Eccezione d’inammissibilità

Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità della citazione formulata dal convenuto per violazione del divieto di parcellizzazione della domanda. In proposito il difensore rileva che   già la sentenza n. 40/2015 aveva emesso un giudizio prognostico sulla condanna dell’odierno  resistente alla restituzione degli importi ritenuti irregolari.

L’eccezione è infondata.

Si ribadisce ulteriormente che il petitum del presente giudizio attiene  all’inottemperanza dell’obbligo di restituzione  che incombe sul capogruppo proprio a seguito  della delibera della Sezione di controllo per come modificata dalle Sezioni Riunite, così come previsto dall’art. 1, comma 12 del d.l. 174/2012.

Conseguentemente, la sentenza n. 40 costituisce, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa,  il presupposto logico e giuridico del diritto azionato dalla Procura.

Occorre, a questo punto, richiamare la normativa di riferimento contenuta proprio nella disposizione innanzi evocata e cioè nell’art. 1 del d.l.174/2012.

Il legislatore, infatti, nella citata norma, dopo aver stabilito che il rendiconto di ciascun gruppo consiliare è trasmesso dal Presidente della Regione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perche’ si pronunci sulla regolarita’ dello stesso con apposita delibera;   e dopo aver previsto che  qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare non sia conforme alle prescrizioni stabilite, debba  inviare  entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della regione una comunicazione affinche’ si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni; stabilisce che “nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l’anno in corso, dal diritto all’erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate” ( comma 11).

Detta ultima disposizione, invero, è stata dichiarata incostituzionale  con la sentenza n. 39/2014 nella parte in cui prevede che l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziche’ all’omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11.

Al comma successivo chiarisce altresì  che  l’obbligo di restituzione consegue “……… alla delibera di non regolarita’ del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

Infine,  il legislatore prevede la possibilità di  impugnare la delibera della Sezione regionale di controllo alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’ articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

Ebbene la normativa è inequivoca nell’evidenziare che l’insorgenza dell’ obbligo di restituzione ha la sua fonte diretta nella delibera di irregolarità e non nella condotta illecita eventualmente tenuta dal gruppo  nella gestione dei contributi.

Nella fattispecie, possiamo dire si realizzi una sorta di  devoluzione e astrazione dell’obbligo di restituzione dal rapporto sostanziale sottostante , un fenomeno molto simile a quello della responsabilità meramente contabile; un obbligo di restituzione che  vede la sua fonte nella declaratoria di irregolarità della spesa e non quindi nel rapporto gestorio sottostante.

In coerenza a tale esegesi della norma, la Procura ha proceduto a citare in giudizio il Presidente  del Gruppo consiliare prescindendo dalla disamina della condotta ( gravemente colposa o dolosa) posta in essere nella gestione dei contributi consiliari.

Ove la Procura avesse, invece, inteso procedere ad accertare nuovamente la veridicità e la  coerenza della spesa,  intesa,  appunto, come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e la coerenza delle stesse con le finalità previste dalla legge, allora indubbiamente si poteva porre  il problema del precedente giudicato.

Ma, nella fattispecie,  il Collegio, stando all’atto di citazione,  deve procedere ad esaminare solo se effettivamente il convenuto abbia ottemperato all’obbligo di cui all’art. 1, comma 12 del d.l. 174/2012, valutando, dunque, con riferimento solo a tale obbligo,   la liceità della condotta (in termini di colpa grave o dolo), la sussistenza del danno e  il nesso di causalità.

Tutto ciò premesso, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità prospettata dal convenuto, avendo tale giudizio un oggetto differente da quello posto in essere dalle SS. RR. in composizione monocratica.

4) Merito

4.1) Passando al merito,  la pretesa non può trovare accoglimento.

Seppure l’obbligo di restituzione sia previsto direttamente dalla norma come una conseguenza diretta della declaratoria di irregolarità, comunque il Collegio,  per affermare la responsabilità del convenuto, deve, come innanzi evidenziato,  accertare in primo luogo  la sussistenza  della colpevolezza richiesta per la sussistenza di un illecito amministrativo- contabile.

Non può non evidenziarsi, infatti, che tutte le responsabilità rimesse a questo giudice  sono state limitate ai casi di dolo o colpa grave (si pensi  anche la responsabilità ex recepto del contabile),  con una  reductio ad unum delle diverse forme di responsabilità a un’unica ipotesi di  responsabilità per colpevolezza.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che non sia configurabile in capo al convenuto una condotta gravemente colposa.

Si consideri in proposito che il legislatore regionale, con la legge n. 21 del 16.10.2014, introducendo i commi cinque bis, cinque ter e cinque quater all’art. 7 della lr. 13/2002, ha introdotto la possibilità di restituire le somme dichiarate irregolari mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall’Ufficio di Presidenza, che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui all’articolo 4 e, in presenza di capienza, per le spese di personale di cui all’articolo 4 bis ( Cinque bis), ovvero la possibilità di restituire mediante il rimborso dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati, a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. In caso di incapienza, si attinge alle spese di personale di cui all’articolo 4 bis, se disponibili ( cinque ter); o, infine, nell’ipotesi di cessazione del gruppo o di fine legislatura, l’obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire ( cinque quater).

Ebbene, proprio in ragione delle testè richiamate disposizioni, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, in data 10 giugno 2015, deliberava di prendere atto che, per le spese dei Gruppi Consiliari, diverse da quelle sostenute per il personale, relative agli anni 2013 /2014 e dichiarate irregolari, il recupero  mediante compensazione , ai sensi dell’art. 7, comma 5 ter e 5 quater della l.r.13/2002 si è concretizzato già nell’anno 2014, a conclusione della IX legislatura regionale, sia mediante la restituzione …….. sia mediante il non utilizzo dei fondi del personale, di cui all’art. 4 bis della l. r 13/2002 ……”.

Il Collegio, invero, condivide tutte le perplessità  manifestate dalla Procura in ordine alle motivazioni che hanno indotto il Consiglio Regionale a introdurre tali disposizioni;  purtuttavia, in presenza di una legge regionale emessa peraltro contestualmente all’udienza svolta innanzi alle SS.RR. della Corte dei conti,  non si  ritiene di poter imputare a colpa, quantomeno grave,   l’addebito mosso al convenuto.

Il ******* ha omesso di restituire di tasca propria  le somme ricevute  in presenza di una legge e di una delibera dell’Ufficio di Presidenza che ammettevano la compensazione nei termini innanzi evidenziati.

La  legge 21/2014, per quanto possa manifestare profili di incostituzionalità, era vigente sin dal 16.10.2014;   sicché il convenuto ha calibrato  la sua condotta al disposto normativo in essa contenuto.

Detta circostanza non consente di muovergli  il  rimprovero di aver gravemente trascurato  il proprio dovere di restituzione  e neanche   di aver agito contra legem.

La vigenza   di una disposizione normativa che consente la compensazione nelle modalità innanzi evidenziate al posto della restituzione da parte del responsabile del gruppo consiliare, ha di fatto legalizzato la condotta del convenuto.

Indubbiamente la disposizione introdotta dalla l. 21/2014 trova la sua fonte in una norma regionale che, per come evidenziato dalla Procura, si pone in contrasto con l’art. 1, comma 12 del d.l. 174/2012 che invece prevedeva l’obbligo di restituzione con soldi propri.

Ma tale circostanza non ha rilievo atteso che le norme regionali hanno valore di legge ordinaria con un’efficacia limitata  solo al territorio regionale; ma anche  se si considera che nelle materie non riservate dalla  Costituzione alla potestà legislativa Statale  o alla potestà concorrente ( art. 117), la legislazione spettante alle Regioni è di tipo primario ossia non limitata dai principi fondamentali della legislazione statale ma solo dal rispetto della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Tale accertamento, comunque, è rimesso solo alla Corte Costituzionale.

Quanto sin qui rilevato induce il Collegio a ritenere che aver posto in essere una condotta secondo il disposto di una norma a tutti gli effetti efficace non configura una condotta in questa sede censurabile.

La Procura, tuttavia, fa un passo ulteriore nell’argomentare la propria pretesa  risarcitoria contestando  al convenuto  altresì “che non è dimostrato il perfezionamento della compensazione contabile con conseguente estinzione dell’obbligazione restitutoria”.

In proposito rileva che non è provato l’accertamento e la conseguente iscrizione in entrata nel bilancio regionale delle poste derivanti  dal credito regionale.

In altri termini evidenzia  che la compensazione prevista dall’art. 1 della l.r.21/2014, comunque non si sarebbe perfezionata e non si sarebbe potuta perfezionare con le modalità indicate nella delibera n. 37.

Anche detta contestazione tuttavia non può essere mossa a colpa grave del convenuto.

Risulta dagli atti che  l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con la delibera n. 37  del maggio 2015, aveva attestato che il recupero delle spese,  relative agli anni 2013 / 2014,   ritenute irregolari dalla Corte dei conti, era avvenuto  mediante compensazione ai sensi dell’art. 7, comma 5 ter e 5 quater della l.r. 13/2002 ; così come prendeva atto che le ulteriori somme, non usufruite dai Gruppi Consiliari e dagli stessi restituite,  erano  state incamerate nel bilancio del Consiglio Regionale costituendo “economia” nel conto consuntivo 2014.

Ebbene, a fronte di un’attestazione di tal fatta, proveniente dall’organo amministrativo, nessun rimprovero può essere mosso al convenuto se, invece, la compensazione, per tutte le motivazioni indicate in citazione, non si sarebbe perfezionata o non avrebbe potuto perfezionarsi.

In proposito il Procuratore rileva che qualunque transazione, anche se non comporta un flusso di cassa, deve essere regolarizzata contabilmente; così come rileva che il presidente di un gruppo consiliare non può avvantaggiarsi delle disponibilità derivanti dalle restituzioni effettuate da altri gruppi ; oppure che non è possibile applicare la compensazione introdotta con legge in epoca successiva a quando è insorto l’obbligo di restituzione.

Le suesposte contestazioni,  volte ad escludere che vi sia stata una effettiva  compensazione, tuttavia, per come innanzi evidenziato, non possono essere dirette all’odierno convenuto il quale ha posto affidamento in una delibera,  proveniente dal creditore,  nella quale si affermava l’avvenuta estinzione del debito.

Anche rispetto a tale contestazione,  il *******  non può rispondere oggi innanzi a questo Collegio avendo la delibera  citata assicurato il convenuto sulla legittimità della compensazione .

Quanto sin qui rilevato induce il Collegio a non soffermarsi sulle obiezioni mosse dalla Procura in citazione in ordine all’avvenuta compensazione.

Al *******, concludendo, non può muoversi il rimprovero che la compensazione non si sarebbe realizzata e/o non si sarebbe potuta realizzare in quanto la sua condotta è stata posta al riparo dalla delibera n. 37/14  emanata da un organo istituzionale, peraltro creditore del debito.

A fronte di un atto amministrativo che attestava l’avvenuta compensazione,  non  può contestarsi  al *******, di non aver verificato le modalità della compensazione  e di non essersi accertato  di persona dell’avvenuta estinzione del credito o di avervi posto affidamento.

Né può rilevarsi che la delibera è del maggio 2015.

In proposito, infatti, si evidenzia che l’obbligo di restituzione non era sottoposto ad alcun termine per l’adempimento.

4.2) Ma il Collegio ritiene che l’atto di citazione non sia accoglibile anche perché tra la condotta del convenuto e il danno difetti il nesso di causalità.

L’inadempimento dell’obbligo di restituzione, allo stato,  è ricollegabile, sotto il profilo eziologico, o alla delibera n. 37/2015 che avrebbe attestato la sussistenza di una compensazione che secondo la Procura non si era realizzata e/o non si sarebbe potuta realizzare; ovvero alla legge regionale che ha previsto la compensazione stessa.

Allora, in tale ottica, a parere del Collegio,  sia la legge regionale che la delibera n. 37/2015 sono le condizioni dell’asserito danno, avendone  determinato, oltretutto,   l’attualità e la concretezza.

Nella fattispecie di danno erariale da mancata entrata, come quello in specie, infatti,  il  pregiudizio erariale si attualizza non già con l’omessa prestazione della somma dovuta, ma con la perdita del relativo credito: con la perdita, cioè, del diritto ad ottenere la prestazione stessa.

Nei casi di “danno da mancata entrata”, infatti, ciò che attualizza il pregiudizio è la definitiva inesigibilità della prestazione, come solitamente avviene in ipotesi di prescrizione del relativo diritto, la quale segna in concreto la “deminutio patrimonii” che costituisce l’essenza del danno erariale. E ciò ben diversamente che per le fattispecie dannose da “spesa”, per le quali è la erogazione “sine causa” delle somme di danaro che attualizza il danno, ossia la “deminutio patrimonii”, nel quale esso si compendia, così da renderne giuridicamente necessario l’immediato accertamento e l’eventuale condanna al relativo risarcimento, senza neanche attendere l’esito degli eventuali recuperi intrapresi in sede amministrativa, da valutare semmai in sede di esecuzione della sentenza di condanna stessa ( Sezione Umbria, sentenza n. 34/2014 ).

Come  più volte ribadito, infatti, non è il denaro oggetto del credito, bensì il credito, in quanto tale, ad essere elemento del patrimonio dell’Amministrazione, sicché  nell’ipotesi di responsabilità da mancata entrata è la perdita del diritto di credito a rendere attuale il danno erariale (inteso come diminuzione del patrimonio) di importo pari al valore del credito perso (e quindi al denaro dovuto, oggetto dell’obbligazione), a prescindere dall’ attuazione o attuabilità in concreto della prestazione di denaro ( Sez. I^ Centr. App. n°796/2013,  Sez. Terza Centr. d’Appello , sentenza n. 369/2012).

Tutto ciò premesso, la disposizione contenuta nell’art 1 della l. 174/2012, ove è previsto l’obbligo di restituzione, non impone un termine entro il quale tale obbligo debba essere assolto; sicché la perdita del diritto di credito da parte dell’Amministrazione, e quindi l’attualità del danno,  si è realizzato,  nella fattispecie, non essendo decorso il termine prescrizionale, con la legge regionale che ne ha previsto una discutibile compensazione, e/o, con la delibera che ha attestato l’avvenuta estinzione del credito.

I suddetti atti, infatti, hanno determinato l’inesigibilità del credito da parte della Regione  e quindi l’attualità e la concretezza del danno.

Tuttavia, a cagione delle guarentigie costituzionali previste dall’art. 122 della Cost., nessun sindacato giurisdizionale  è ammesso sui consiglieri regionali  riguardo  ai voti dati ed alle opinioni espresse nell’esercizio delle loro  attribuzioni.

Ciò esclude la possibilità di esprimere, in questa sede,  qualsiasi opinione   in ordine alla condotta che ha spinto i consiglieri ad approvare la legge n. 21 del 16.10.2014.

Riguardo alla delibera n. 37, invece,  è indubbio che nessuna partecipazione  del *******  è ipotizzabile nella redazione della stessa. La circostanza che  dalla delibera sia derivato un indubbio vantaggio al convenuto, non è infatti  sufficiente a ipotizzare un nesso eziologico  tra la sua  condotta  e il danno erariale per cui è causa.

Né risulta che il convenuto abbia in qualche modo istigato o indotto l’Ufficio di Presidenza ad attestare l’avvenuta compensazione seppure,  per come assunto dalla Procura, la compensazione non si fosse perfezionata.

Le considerazioni innanzi svolte inducono a non svolgere alcuna disamina in ordine alla fondatezza delle contestazioni formulate in atto di citazione circa l’avvenuta o meno compensazione.

Infine,  il Collegio ritiene non rilevante l’eccepita questione di legittimità costituzionale della legge regionale 21/2014.

In proposito si deve evidenziare che non esiste  un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la decisione.

Seppure la norma in rassegna venisse dichiarata incostituzionale, infatti, detta pronuncia non avrebbe alcun  seguito nel giudizio in esame.

L’abrogazione della disposizione, anche con effetto retroattivo, non potrebbe modificare il convincimento  di questo giudice in ordine all’elemento soggettivo.

Come è noto, l’elemento psicologico deve essere valutato ex ante e in concreto, riferendosi al momento  in cui la condotta è stata posta in essere.

Ebbene, il convenuto ha omesso di restituire la somma perché vi era una legge regionale vigente che lo ha indotto a ritenere compensabile il debito; conseguentemente, anche nell’ipotesi di declaratoria di incostituzionalità della norma contenuta nell’art. 7, comma 5 ter e quater,  il Collegio non potrebbe mutare la propria opinione in ordine alla non colpevolezza per difetto dell’elemento soggettivo.

La vigenza di una norma che legittima una condotta, seppure  presenti profili di dubbia costituzionalità,  preclude al giudice contabile la possibilità di  ipotizzare un atteggiamento gravemente colposo anche se successivamente la norma venga abrogata dal giudice costituzionale.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, l’atto di citazione non può trovare accoglimento.

Ai fini del rimborso delle spese di giudizio, si liquida la complessiva somma di € 1.500,00. 

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

RIGETTA

L’atto di citazione. Per le spese dispone come in parte motiva.

 

Così deciso nella camera di consiglio del 15.2.2017.

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