Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, sentenza 8 maggio 2020 n. 64. Docente a tempo pieno non può svolgere attività di progettazione continuativa in favore di committenti terzi

Lo svolgimento in via continuativa da parte del docente (professore universitario in regime di tempo pieno), iscritto all’albo professionale e titolare di partita IVA, di vari incarichi esterni retribuiti, prestazioni libero-professionali ((progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, ovvero direzione dei lavori), privo dei caratteri specifici della collaborazione o consulenza scientifica, si pone in contrasto con l’art. 53 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 da cui deriva il carattere dell’esclusività delle prestazioni.

Antonello da Messina

L’esercizio, da parte del docente a tempo pieno, di un’attività non occasionale ma continuativa di natura libero-professionale, è oggetto di un divieto assoluto, per cui è irrilevante l’eventuale rilascio dell’autorizzazione rettoriale. Benché non risultano mai essere stati sollevati rilievi, da parte dell’Ateneo, in ordine all’assolvimento dei compiti didattici e istituzionali del docente, che le attività contestate non ne hanno impedito il pieno svolgimento, costituendo un valore aggiunto per i corsi del convenuto, avendo prodotto risultati scientifici documentabili, tuttavia il danno erariale subito dall’Università consiste nella percezione, da parte del convenuto, del trattamento stipendiale spettante al docente a tempo pieno, erogato in considerazione della esclusività dell’impegno lavorativo richiesto e della preclusione assoluta rispetto ad attività, come quella libero-professionale, continuative e con una incidenza maggiore sul reddito. L’illiceità della condotta comporta il risarcimento del danno erariale quantificato nella differenza tra quanto percepito in qualità di docente a tempo pieno e quanto sarebbe stato, invece, corrisposto al docente in regime di tempo definito, al netto delle ritenute fiscali ed al lordo dei contributi previdenziali.

 

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Corte dei Conti Veneto sentenza 64-2020

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