Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, sentenza 19 luglio 2019 n. 196. Transazione e responsabilità erariale dei suoi autori.

Raffaello

Una transazione, una conciliazione, un bonario componimento, una soluzione stragiudiziale offrono margini valutativi più ampi di una soluzione contenziosa, addirittura ancorati a motivazioni o parametri etici, psicologici, emotivi, di immagine da tutelare, di valutazione costi-benefici. Tuttavia, se a transigere sia un soggetto pubblico, a cui una società in house è equiparata (quanto meno in ordine alla tutela delle finanze dei soci pubblici), i parametri valutativi sono decisamente più ristretti e maggiormente, se non quasi esclusivamente, ancorati a risparmi di spesa, a tutela delle casse pubbliche e della collettività che vi contribuisce finanziariamente. Un ente pubblico e una società in house non godono dunque di un arbitrio transattivo, riconoscibile ad un privato, ma devono pur sempre avere come parametro l’equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione. Una visione pan-economica della vita e delle relazioni contrattuali, se può valere (ma non nella sua assolutezza) nei rapporti di libero mercato tra soggetti privati, non è pienamente calzante se a transigere sia una PA (o una società in house), retta da regole procedimentali che non sono “forma”, ma “sostanza” e da garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti (art.97 cost.).  Circa, la ascrizione della responsabilità erariale degli incolpati per colpa grave, inerzia e superficialità, va rilevato, in via generale, che qualora un procedimento amministrativo o un laborioso accordo tra soggetti pubblici o privati (come nella specie) attribuisca a taluni soggetti compiti di ausilio, di collaborazione istruttoria, di supporto o di assistenza ad altri, tali mansioni, necessariamente esplicate attraverso termini e concetti generali da norme, capitolati o contratti (non potendosi esemplificare o tipizzare in modo casistico la multiforme tipologia degli incombenti di una gara o di una attività complementare e accessoria alla stessa), non vanno interpretate dai soggetti investiti in ottica formale, statica e contemplativa dell’altrui agere, ma le stesse vanno intese come un ruolo fattivo, di attenta e reale verifica, anche critica, dei profili materiali, tecnici, giuridici ed economici coinvolti nell’oggetto del procedimento o dell’accordo.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Corte dei Conti Lombardia sentenza 196-2019

This Post Has Been Viewed 2,274 Times