Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Sicilia, sentenza 25 febbraio 2021 n. 211. Illecita instaurazione del rapporto di impiego, restituzione della retribuzione, danno erariale.

Degas

La falsa attestazione di un titolo di specializzazione da parte dell’insegnante di sostegno psicofisico non può essere ritenuta alla stregua di un vizio meramente formale, o di ristretta legalità, che ha interessato la fase di instaurazione del rapporto contrattuale poiché essa, invece, rende illecita la causa del contratto di lavoro sottoscritto in assenza dei requisiti per contrarietà a norme imperative. La carenza genetica di un requisito indefettibile per l’accesso alle funzioni di docente connota come indebito l’integrale esborso stipendiale corrisposto dal datore di lavoro pubblico, fonte di responsabilità erariale per il docente, non trovando applicazione al caso di specie la disciplina dell’art.2126, c.c., in ragione dell’illecito agganciato al contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento. Diversamente, ove si ritenesse di applicare l’art. 2126, cod. civ., si determinerebbe, invece, il riconoscimento di una tutela in favore di chi, intenzionalmente, ha violato le norme dell’ordinamento preposte all’instaurazione di un valido rapporto di lavoro per trarne un vantaggio ingiusto.

massima di redazione©

testo integrale sentenza

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